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DL 104: con la circolare n.115 Inps anche dilazioni al 30.10

Domande per trattamenti e SR41 a fine ottobre. Ancora attiva procedura rateazione contributi sospesi DL 104: con la circolare n.115 Inps anche dilazioni al 30.10

DL 104: con la circolare n.115 Inps anche dilazioni al 30.10

Come richiesto dal CNO,è stato prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per la trasmissione delle domande e degli “SR41 semplificati” relativi ai dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa interazione speciale operai agricoli (CISOA), disciplinati per far fronte all’emergenza Covid-19 dal d.l. 18/2020, convertito nella legge n.27/2020, e poi modificati dal d.l. n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, per i periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. È una delle novità contenute nella tanto attesa circolare n. 115/2020 dell’Inps,pubblicata il 30 settembre allo scadere del precedente termine previsto per l’espletamento delle procedure.

Peraltro, accolta anche un’altra richiesta: l’applicativo SCA Covid-19 Entrate per l’inserimento e la gestione delle domande di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l’emergenza epifemiologica rimarrà attivo fino al 30 ottobre.

Il termine del 30 settembre – si legge nella circolare – viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020. Si ricorda però che tali termini decadenziali non devono intendersi in termini assoluti, ma operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.In merito al meccanismo delle 9+9 settimane di trattamenti l’Istituto precisa che, mentre il ricorso alle prime 9 settimane è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo potrà essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso. Le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, saranno rese note con successivo messaggio. Nella circolare si precisa, inoltre, che in presenza di determinati presupposti sia dovuto un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale. La misura del contributo, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, è pari: al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; al 18% per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento. Infine, vengono fornite indicazioni sulle modalità di pagamento e su alcuni casi specifici, come le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, le domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), CIGD, CISOA, trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia, settore aereo.

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