Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2020, spostata scadenza 15 ottobre
Il vademecum dei professionisti. Spostata la scadenza del provvedimento dal 15 ottobre a fine anno.
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Lo smart working semplificato non segue la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021. A prevederlo è il decreto legge n. 125/2020 che sposta al 31 dicembre la scadenza, prima prevista al prossimo 15 ottobre, per fruire della possibilità delle aziende di collocare i lavoratori, con mansioni che possono essere svolte da casa, in smart working in modo unilaterale, senza gli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017 e utilizzando la procedura semplificata per la relativa notifica al ministero del Lavoro.
È quanto sottolineano, in un vademecum sul lavoro agile dopo la proroga dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, realizzato per Adnkronos/Labitalia, gli esperti della Fondazione studi dei consulenti del lavoro.
E quindi, spiegano i professionisti, “da inizio gennaio, dunque, le nuove attivazioni nel settore privato, così come nel pubblico, dovranno seguire le regole ordinarie, ovvero prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione”.
Per quanto riguarda il lavoro agile per chi ha figli minori di 14 anni in quarantena, il genitore lavoratore dipendente, spiegano i consulenti del lavoro, “può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.
“In caso di contagio accertato avvenuto a scuola, il lavoratore per tutto il periodo della quarantena del figlio e, in ogni caso, entro il 31 dicembre, avrà diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working”, avvertono.
“Laddove non sia possibile, uno dei due genitori, in maniera alternata, ha diritto ad assentarsi dal lavoro. Questa opzione può essere fruita da entrambi i genitori ma in via alternativa e per i periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. A prevederlo è il decreto-legge n. 111/2020”, sottolineano ancora i consulenti del lavoro.
E i professionisti sottolineano poi che la conversione in legge del decreto agosto estenderà fino al 30 giugno 2021 il diritto allo smart working per i genitori di figli con disabilità grave; mentre dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre per i lavoratori ‘fragili’, del settore pubblico e privato, lo smart working sarà la regola, anche ricorrendo all’ assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza.
Secondo il presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca, “i numeri di casi di positività da Coronavirus in aumento nel nostro Paese, specie negli ultimi giorni, hanno imposto una proroga dello stato di emergenza e, di conseguenza, delle regole semplificate per lo smart working”.
“Dopo oltre sette mesi di emergenza, però, bisogna iniziare a ragionare su come promuovere il vero smart working, perché quello a cui abbiamo assistito fino ad oggi è stato piuttosto ‘home working’. Il lavoro agile necessita di un approccio e di strumenti gestionali diversi da quelli emergenziali”, avverte intervistato da Adnkronos/Labitalia.
“Dunque, bisogna utilizzare il know-how acquisito in questi mesi ripensando procedure, sistemi premiali, il rapporto tra tempi e risultati, e le stesse modalità del lavoro da casa, che dovrà inevitabilmente combinarsi con quello in presenza, in una modalità ‘mista’”, conclude De Luca.
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