Covid e diritto di essere rappresentato in assemblea
L’intervento in assemblea a mezzo rappresentante, non può essere vietato
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Ci sono, però, da risolvere, in tema di delega, altri interrogativi. I più comuni: la delega che forma deve avere? I condòmini possono farsi rappresentare dall’amministratore? E ancora: quante deleghe possono essere conferite ad un singolo soggetto? E i rapporti tra rappresentante intervenuto in assemblea e condòmino rappresentato come devono essere disciplinati? Per rispondere, occorre ricordare che la materia è regolata dal novellato art. 67 disp. att. cod. civ. – norma definita inderogabile dal successivo art. 72 – il quale, al primo comma, dispone espressamente che “ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”, aggiungendo che, “se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”. La stessa disposizione, al quinto comma, aggiunge, poi, che “all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”. Prima della riforma, invece, l’articolo in questione, con riguardo al tema di interesse, si limitava semplicemente a stabilire che ogni condòmino potesse “intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante”. Il legislatore della riforma ha chiarito, quindi, alcuni aspetti importanti, in precedenza non regolamentati, che consentono di rispondere immediatamente ai primi tre interrogativi che ci siamo posti. Così si può affermare, quanto alla forma, che la delega deve necessariamente rivestire forma “scritta”; quanto alla possibilità di farsi rappresentare dall’amministratore, che tale possibilità è assolutamente esclusa; quanto al numero di deleghe che possono essere conferite ad un singolo soggetto, che “il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale” nei condominii formati da più di venti condòmini. Resta da dire, infine, della questione oggetto dell’ultimo quesito: quella concernente la disciplina applicabile ai rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condòmino rappresentato. Tali rapporti, devono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato.
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