Coa Roma, Pandemia e tutela dei soggetti vulnerabili
La manifestazione del consenso al vaccino anti Covid 19 tra autodeterminazione e diritto alla salute dei soggetti incapaci
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Il D.L. 5 gennaio 2021 n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021) disciplina all’art. 5 la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso le strutture sanitarie assistite (RSA). La norma contempera, da una parte, il diritto alla autodeterminazione e, dall’altro, il diritto alla salute del soggetto vulnerabile, ricoverato presso una residenza sanitaria assistita, incapace di esprimere autonomamente il proprio consenso al trattamento vaccinale.
L’art. 5 del DL 1/2021 dispone che il consenso al trattamento sanitario per la vaccinazione anti Covid 19 viene espresso dalle persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie attraverso il tutore, il curatore o amministratore di sostegno ovvero attraverso il fiduciario ex art. 4 L. 22 dicembre 2017 n. 219 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della stessa L. n. 219/2017 e della volontà eventualmente già espressa dall’interessato, ai sensi del citato art. 4 registrata nella banca dati di cui all’art. 1, c. 418, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
In caso di incapacità naturale ovvero di irreparabilità delle figure suddette per almeno 48 ore, assume le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della manifestazione del consenso, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita nella quale la persona incapace è ricoverata, dandosi contestualmente atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale.
In ultima istanza, interviene il Direttore Sanitario dell’ASL competente o un suo delegato. Il consenso deve essere espresso in forma scritta, da una delle figure deputate, sentiti quando noti, il coniuge o persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado ed accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, dandone comunicazione al Dipartimento di prevenzione della ASL competente.
Il consenso è immediatamente e definitivamente efficace e non può essere espresso in difformità dalla volontà dell’interessato o, in difetto, da quella delle persone addette alla tutela dell’incapace.
La norma dispone, però, che in caso di rifiuto da parte di queste ultime, il Direttore Sanitario della struttura ovvero il Direttore Sanitario della ASL può rivolgersi al giudice tutelare per essere autorizzato ad effettuare la vaccinazione.
Qualora non sia possibile procedere per difetto di disposizioni di volontà dell’interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità; o indisponibilità dei soggetti deputati alla tutela, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall’amministratore di sostegno unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza degli altri presupposti è comunicato immediatamente, dalla direzione della struttura in cui l’interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio della struttura stessa.
Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti richiesti, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso in base alla norma ovvero ne nega la convalida.
Entro le quarantotto ore successive alla scadenza di tale termine il decreto è comunicato all’interessato e al relativo rappresentante a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata.
Il decorso del termine priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
Decorso il termine senza che sia stata effettuata la comunicazione prevista, il consenso espresso si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al
terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.
È evidente come il legislatore abbia dettato una disciplina volta a rispettare la volontà del soggetto fragile ma pur sempre nell’ambito di un meccanismo di tutele che si pone come obiettivo la salvaguardia della salute del soggetto ricoverato e della comunità nella quale lo stesso è inserito.
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