Avvocati: quali sono le attività compatibili con la professione legale
L’esame della legge professionale e del codice deontologico rivela una corposa lista di incompatibilità: quali sono e cosa rischia l’avvocato che non rispetta i divieti?
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L’esercizio della professione di avvocato risulta incompatibile con ulteriori attività, elencate dalla legge o precisate, in riscontro a vari interpelli formulati nel corso degli anni dagli iscritti, dai Coa e dal Cnf.
Dall’esame della legge professionale e del codice deontologico emerge una corposa lista di incompatibilità: si va dalla professione di notaio alle attività di impresa commerciale, alle qualifiche di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone che svolgono attività commerciale, di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, di presidente del consiglio di amministrazione con poteri gestionali, fino all’attività di lavoro subordinato, anche con contratto part-time.
Quali sono, invece, le ipotesi in cui non sussiste incompatibilità?
Anzitutto lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, letterario, artistico o culturale anche se in maniera continuativa ed organizzata, l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei giornalisti pubblicisti e consulenti del lavoro. Inoltre, l’avvocato può assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure di fallimento o liquidazione ed in tutte le procedure di gestione della crisi d’impresa, ed essere socio/amministratore/consigliere/presidente del consiglio di amministrazione di enti e consorzi pubblici o società con capitale di provenienza esclusivamente pubblica. L’avvocato può essere socio o amministratore di società qualora l’attività della stessa sia limitata all’amministrazione di beni, personali o familiari.
La Commissione consultiva del CNF, nel 2013, ha precisato che, alla luce della Legge di Riforma dell’ordinamento professionale forense, non sussiste incompatibilità con la professione di amministratore di condominio, posto che la relativa nomina non instaura un rapporto di subordinazione con l’ente condominiale. Lo stesso organo, nel 2016, ha puntualizzato che non è possibile la contemporanea iscrizione all’albo dei Geometri.
Ma cosa rischia l’avvocato che, a dispetto dei divieti, eserciti attività incompatibili?
Ovviamente potrà essere sottoposto a una procedura disciplinare, con la conseguente irrogazione di una sanzione, sempreché sia accertato l’indebito svolgimento.
E per quanto riguarda i contributi versati?
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza del 30 ottobre 2020, ha precisato che l’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all’Albo degli avvocati, comporta l’inesistenza del rapporto previdenziale con Cassa forense, venendo così meno diritti e obblighi del soggetto iscritto, sebbene l’incompatibilità non sia stata accertata, né perseguita, sul piano disciplinare.
Per l’effetto, al professionista che sia rimasto illegittimamente iscritto all’Albo spetta la restituzione dei contributi versati, e ciò in virtù di quanto dispone l’articolo 2033 del codice civile.
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