Conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe”: principali novità di interesse notarile
La Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del giorno 1 marzo 2021) di conversione del D.L. 183/2020 “Milleproroghe” inserisce alcune modifiche al testo originario rilevanti per l’attività notarile
In evidenza
Fra queste le principali sono:
- A) Modifiche apportate all’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di svolgimento delle assemblee di società ed enti
La Legge di conversione ha disposto la sostituzione del comma 6 dell’art. 3 del D.L. 183/2020.
Il testo del citato articolo 106, a seguito del provvedimento in oggetto, è stato pertanto modificato inserendo al comma 1 la previsione che, in deroga al disposto degli articoli 2364 e 2478bis del Codice Civile, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Si segnala inoltre che dallo stesso comma 1 è stata espunta la previsione che attribuiva alle società cooperative che applicano la normativa di cui all’art 2540 c.c. (assemblee separate) la facoltà di poter convocare l’assemblea generale entro il 30/9/2020.
È stato altresì completamente sostituito e riformulato il comma 7 dello stesso art. 106 prevedendo che le disposizioni di cui al citato articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
Si ricorda ed evidenzia che il testo da ultimo vigente dell’art. 106, comma 7, prevedeva che la data di riferimento per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo medesimo alle assemblee era quella di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Il legislatore, con questa nuova formulazione, ha quindi risolto e chiarito l’equivoco se il termine ultimo fosse applicabile alle assemblee “convocate” oppure a quelle “tenute” entro tale data (ritenendosi in base alla pregressa formulazione della norma preferibile la prima soluzione).
Le assemblee che si terranno entro la data del 31 luglio 2021 potranno quindi conseguentemente continuare a fruire della previsione che consente, anche in deroga alle previsioni statutarie, che l’assemblea si svolga in totale audio/video conferenza senza che sia necessaria la contestuale presenza in un determinato luogo del presidente, del segretario o del notaio.
- B) Reinserimento del cosiddetto “bonus prima casa”, già previsto dall’art. 24 del D.L. N. 23 del giorno 8 aprile 2020
Ulteriore modifica introdotta dalla Legge di conversione del Decreto “Milleproroghe” è il reinserimento del cosiddetto “bonus prima casa”, già previsto dall’art. 24 del D.L. N. 23 del giorno 8 aprile 2020. La Legge di conversione ha inserito il nuovo comma 11-quinquies dell’art. 3 del D.L. 183/2020.
Il citato art. 24 del D.L. 23/2020 prevedeva originariamente che i termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro), nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, erano sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
La novella inserita nel testo di conversione del decreto “milleproroghe” ha modificato il citato articolo 24 del D.L. 23/2020 prevedendo che la data finale del periodo di sospensione in parola sia ora quella del 31 dicembre 2021. In conseguenza i termini previsti per il trasferimento della residenza a seguito dell’acquisto della prima casa, nonché il termine annuale dalla data del nuovo acquisto per procedere alla rivendita della prima casa preposseduta ed il termine annuale entro il quale riacquistare una nuova abitazione principale per poter fruire del relativo credito di imposta, sono sospesi fino al 31 dicembre dell’anno in corso e ricominceranno quindi a decorrere dal giorno 1 gennaio 2022.
- C) Modifica delle Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210
Altra modifica portata dalla legge di conversione del decreto “milleproroghe”, conseguente all’inserimento del nuovo comma 9-quater dell’art. 12 del D.L. 183/2020, prevede infine la modifica del D.Lgs. 122 del 20 giugno 2005 (potante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”) ed in particolare del termine previsto dagli articoli 3, comma 7-bis e 4, comma 1-bis del medesimo, per l’emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 3, comma 7-bis) nonché da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 4, comma 1-bis), portanti determinazione del contenuto e delle caratteristiche delle polizze fideiussorie e della polizza assicurativa decennale postuma, nonché i relativi “modelli standard”.
Tali decreti avrebbero dovuto infatti essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme stesse (16 marzo 2019) così come introdotte dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.
Il testo novellato prevede ora che i citati 90 giorni per l’emanazione dei decreti di cui sopra decorre dalla data del 30 settembre 2021. Nelle more il contenuto delle fideiussioni e delle polizze dovrà quindi essere convenuto tra le parti sempre però nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 122/2005.
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