Cigd e presunta obbligatorietà dell’accordo sindacale
L'analisi sull'onere datoriale, alla luce del quadro normativo di riferimento, nel nuovo approfondimento della Fondazione Studi CdL
Con l’approfondimento del 4 marzo 2021 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si sofferma sulla presunta obbligatorietà dell’accordo sindacale ai fini della concessione della cassa in deroga, tema già affrontato con l’entrata in vigore della cassa integrazione emergenziale, a seguito di rifiuti delle domande di accesso al trattamento di integrazione salariale in assenza dell’allegazione del predetto accordo, ritenuto requisito essenziale. Il documento, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, evidenzia come l’unico obbligo che incombe sul datore di lavoro che intende accedere alla cassa integrazione in deroga, così come per la misura ordinaria, è quello di informare in via preventiva i sindacati di tale sua intenzione, e di partecipare all’esame congiunto, laddove questo sia richiesto nei termini previsti dalla legge. Pertanto, l’onere datoriale si deve ritenere rappresentato dallo scrupoloso e tempestivo adempimento all’onere informativo, ma non si estende alla necessità di ratificare obbligatoriamente l’accordo.
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