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No alla tassazione aggiuntiva per la clausola penale nel contratto di locazione

Annullato l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle entrate di pagamento dell’imposta suppletiva di registro per la clausola penale prevista nel contratto di locazione per il caso d’inadempimento.

No alla tassazione aggiuntiva per la clausola penale nel contratto di locazione

Con la sentenza n. 279 del 23.6.2020, la Commissione tributaria provinciale di Varese ha annullato l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle entrate di pagamento dell’imposta suppletiva di registro (pari a 200 euro) per la clausola penale prevista nel contratto di locazione per il caso d’inadempimento. Con l’avviso impugnato, le Entrate avevano liquidato una maggiore imposta di registro in quanto nel contratto di locazione era contenuta una clausola penale, ritenuta soggetta ad autonoma imposizione, trovando applicazione, per analogia, la normativa degli atti sottoposti a condizione sospensiva (secondo cui gli atti soggetti a tale condizione sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa ex art. 27, testo unico sull’imposta di registro). I giudici tributari, dopo aver riepilogato la disciplina dettata dall’art. 21 del testo unico anzidetto (che così dispone: “1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa. 3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono”), hanno ritenuto che nel caso in esame la clausola penale è collegata e complementare al contratto, la cui invalidità o inefficacia travolge anche la clausola penale medesima. Per cui – si legge nella sentenza – correttamente deve affermarsi che l’anzidetta clausola deriva dal contratto cui accede e non può esistere prescindendo da esso. In definitiva, la fattispecie rientra nel secondo comma dell’art. 21 più volte citato e, pertanto, non è soggetta ad autonoma tassazione. 

Oltre alla sentenza anzidetta  di recente è stata emanata, sempre sulla stessa questione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1498 del 22.6.2020. Le due sentenze di cui sopra si collocano nel filone giurisprudenziale favorevole al contribuente, nell’ambito del quale si segnala anche la sentenza n. 4690/2019 sempre della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

 

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