In Cassa Forense bisogna essere tempestivi, anche nel contrarre il Covid-19
Ho trattato il tema delle prestazioni assistenziali straordinarie in favore dell’iscritto e dei superstiti dell’iscritto per emergenza Covid-19 nel mio articolo dello scorso 8 marzo
In evidenza
Cassa Forense, evidentemente, mi ha ascoltato e nella riunione del 29 marzo u.s. ha deliberato i seguenti provvedimenti straordinari a favore degli iscritti in caso di infezione da virus contratta tra il 01.11.2020 e il 30.04.2021 come da comunicato che riproduco:
«Comunicato agli iscritti – Prestazioni assistenziali straordinarie Covid-19 (2021)
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/3/2021, ha deliberato i seguenti provvedimenti straordinari a favore degli iscritti in caso di infezione da virus Sars-Cov-2, contratta tra il 1°/11/2020 e il 30/4/2021 e non indennizzata in forza di precedenti misure assistenziali:
- a) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti fino al 31/1/2021;
- b) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti dal 1°/2/2021 al 30/4/2021 che non abbiano titolo a godere della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa Forense, tramite EMAPI (iscritti ultra 75enni);
- c) € 3.000 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in reparto di terapia intensiva;
- d) € 1.500 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto della durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva;
- e) € 1.000 in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto, determinato da infezione da Sars- Cov-2, della durata di almeno 21 giorni certificati dal medico curante o dal Servizio Sanitario Nazionale e accompagnato da autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’attività professionale nell’intero periodo di isolamento.
Per le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) è stato stanziato un importo di 1 milione di euro.
Per la misura di cui alla lettera e) è stato stanziato un importo di 2 milioni di euro.
Per tutte le misure sopra indicate, è richiesto il requisito della regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti dell’Ente, con possibilità di presentare, all’atto della domanda, richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Reg. Unico Previdenza Forense) o di aderire ad accertamenti già avviati dalla Cassa (art. 75 Reg. Unico Previdenza Forense).
Le domande per l’ammissione ai benefici di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere presentate esclusivamente on-line, mediante l’apposita procedura che sarà disponibile sul sito della Cassa nella sezione “accesso riservato” a partire dal 15 aprile 2021 e fino al 30/6/2021, per contagi contratti e certificati entro il 30/4/2021.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate prima del 15/4/2021 in forma diversa dalla modalità on line indicata. E’ ammesso l’invio di domande cartacee solo per i beneficiari di cui alle lettere a) e b), da parte dei superstiti dell’iscritto.
Tutte le misure sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con le misure tipiche previste dal vigente Regolamento dell’Assistenza – Art. 2, comma 1 lett. a) e art. 14 comma 1 lett. a)».
Non v’è chi non veda come i benefici economici siano stati notevolmente ridotti sia nelquantum che nei percipienti che dovranno essere ora, oltre che regolari dal punto di vista dichiarativo (requisito già previsto), anche dal punto di vista contributivo nei confronti dell’Ente.
Ne consegue una ingiustificata discriminazione tra gli iscritti aventi diritto ai benefici perché oggi occorre provvedere alla regolarizzazione contributiva.
Io comprendo che le restrizioni sono determinate da questioni di bilancio però il problema andava affrontato e risolto sin dall’inizio, per esempio, richiedendo a tutti oltre alla regolarità dichiarativa anche quella contributiva il che avrebbe contenuto la spesa, non creato le disuguaglianze odierne, difficili da spiegare agli aventi diritto, e conseguito la regolarizzazione contributiva.
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto di Cassa Forense, uno degli scopi di CF è quello di erogare assistenza a favore degli iscritti indicati nell’art. 6 e dei loro congiunti, nonché di altri aventi titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
In base all’art. 6, sempre dello Statuto:
- Sono iscritti alla Cassa Forense con le modalità previste dai relativi regolamenti:
- a) gli avvocati iscritti almeno in un Albo professionale;
- b) gli avvocati pensionati che conservano l’iscrizione almeno in un Albo professionale;
- Possono essere iscritti alla Cassa i praticanti iscritti nel relativo registro.
- Vengono iscritti in un apposito elenco, senza titolo all’elettorato attivo e passivo:
- a) i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità che si cancellano dagli Albi;
- b) i titolari di pensione di anzianità o di inabilità.
Sono equiparati a queste categorie i titolari di pensione indiretta e di reversibilità.
Speriamo che le ondate pandemiche volgano al termine.
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