Previdenza. Siamo ad un punto di non ritorno
E bisogna decidere dove andare
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Guardando a ciò che è accaduto nell’ultimo decennio, possiamo dire che anche le Casse di previdenza sono state interessate da quel processo di “ripubblicizzazione” che negli ultimi anni ha riguardato tutti i soggetti che hanno avuto un forte grado di autonomia e ai quali il legislatore ha delegato delle funzioni o attività pubbliche a partire dagli anni ’90.
Un percorso inverso rispetto a quello promosso dal legislatore oltre un quarto di secolo fa, attraverso percorsi di privatizzazione o con deleghe di funzioni a soggetti privati in attuazione del principio di sussidiarietà, richiamato più volte dalla governance comunitaria. Un percorso di revirement dettato dalla “sfiducia” nei confronti dell’utilizzo della flessibilità da parte dei soggetti privati in vario modo delegati.
Questo percorso di “pentimento”, che ha riguardato società partecipate, fondi interprofessionali e le stesse ppaa rispetto ai gradi di autonomia concessi negli anni ’90 (es. contrattazione collettiva, lavoro flessibile, autonomia di bilancio), ha portato ad introdurre una serie di controlli formali riportando le lancette a prima degli anni ’90, trascurando parametri economici o di performance. Per cui i soggetti “ripubblicizzati” si sono trovati investiti da una serie di vincoli e dall’estensione delle norme sulla PA che hanno prodotto più adempimenti burocratici che il miglioramento del sistema. (Pubblico e privato: le Casse di previdenza tra caos normativo e riforme, Francesco Verbaro, 28 novembre 2017).
«Dall’inclusione delle Casse di previdenza negli elenchi ISTAT di cui all’articolo 2 della legge n. 196/2009 e, quindi, dal suo inserimento tra le Pubbliche Amministrazioni, discende l’applicazione della normativa che si elenca di seguito: – D.L. n. 78/2010 (art. 8 comma 15), convertito con mod. in L. 122/2010, Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro del 10 novembre 2010 e Direttiva del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2012 (verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica in merito alle operazioni di acquisto e vendita di immobili); – Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3, modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; – D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (art. 14, art. 32 comma 12), convertito con mod. in L. 111/2011, che ha attribuito alle casse previdenziali privatizzate la qualifica di “organismo di diritto pubblico”, assoggettandole pertanto alla disciplina del Codice degli Appalti (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50); – D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (art. 5 comma 7), convertito con mod. in L. 44/2012, che ha attribuito “ex lege” all’elenco Istat il compito di definire il perimetro della Pubblica Amministrazione; – D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con mod. in L. 135/2012 (cosiddetta spending review), art. 8 co. 3 e art. 1 co. 417 della Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 11 gennaio 2017; – Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) art. 1 commi 141,142,143,146; – D.P.C.M. 12 dicembre 2012 che, in materia di rilevazione contabile, ha definito le linee guida per l’individuazione delle missioni delle Amministrazioni pubbliche, facendo esplicito richiamo alla legge 31 dicembre 2009, n. 196; – Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”. Nel decreto e nelle successive circolari attuative, n. 35/2013 e n. 13/2015, sono contenuti gli adempimenti contabili che gravano sulle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Casse privatizzate), ai fini dell’armonizzazione contabile dei bilanci; – Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; – D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (art. 7 ter), convertito con mod. in L. 64/2013, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”; – Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 370, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”» (dalla relazione del Collegio sindacale Inarcassa al consuntivo 2020 dove ho sostituito Inarcassa con le Casse di previdenza).
La Corte dei Conti ammonisce che la sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti deve ancorarsi più alla contribuzione che al rendimento dei patrimoni.
Ma la crisi reddituale delle professioni e i problemi demografici stanno costringendo le Casse di previdenza a rischiare sempre di più sui mercati finanziari le riserve accumulate al fine di conseguire quel maggior rendimento in funzione della sostenibilità di lungo periodo.
«Le pensioni non sono una “variabile indipendente” dalle condizioni economiche generali, e in particolare dalla crescita. Non è la politica a garantire le nostre pensioni, ma il buon funzionamento del sistema economico e dell’occupazione. La crescita fornisce, attraverso l’aumento dei redditi da lavoro, la fonte per corrispondere buone pensioni ai pensionati di oggi e a quelli di domani (oltre alla base tassabile per la parte assistenziale del sistema). La crescita – soprattutto quella attesa – è però anche la premessa per una maggiore redditività dei mercati finanziari.
La seconda, banale ma spesso trascurata, osservazione è che nessuna fonte di finanziamento delle pensioni è esente da rischi, sia essa legata all’economia reale del paese o a un portafoglio finanziario. Favorire un po’ di diversificazione è pertanto utile, così come il ricorso alla fiscalità generale in situazioni di emergenza. Ma proprio perché dal sistema a ripartizione non si può uscire, è bene garantirne la sostenibilità nel tempo, senza avventurarsi in pericolose controriforme di corto respiro, attingendo al debito pubblico» (Effetti coronavirus sulle pensioni, Corvino, Fornero, Lavia, 14.5.2020).
Così facendo, e cioè ricorrendo ai mercati finanziari ,non v’è chi non veda come il sistema di finanziamento a ripartizione si stia progressivamente trasformando nel sistema di finanziamento a capitalizzazione il che è contrario allo spirito della riforma della previdenza sociale, di cui alla legge 335/1995 che ha cercato di organizzare la previdenza nei due pilastri, quello obbligatorio a ripartizione e quello complementare facoltativo a capitalizzazione, così da ripartire il rischio.
Il legislatore nazionale deve rendersi conto della situazione e decidere, una volta per tutte, la direzione di marcia per le Casse di previdenza dei professionisti italiani addirittura prive da anni del regolamento per gli investimenti che sono lasciati alla buona volontà dei singoli!
Se debbono rischiare sui mercati finanziari i montanti contributivi, allora serve una regolamentazione cogente, come hanno i fondi pensione, e la garanzia dello Stato trattandosi di previdenza obbligatoria di primo pilastro.
«Una garanzia pubblica esente quantomeno dai più gravi tra i problemi succitati potrebbe però essere offerta in forma implicita mediante l’emissione di titoli di Stato indicizzati all’inflazione, i quali per definizione garantirebbero un rendimento reale anziché nominale. Questa strategia è stata adottata nel Regno Unito e recentemente anche negli Stati Uniti d’America, con il dichiarato intento di fornire un veicolo di investimento di lungo termine il più possibile sicuro, indirizzato precisamente al risparmio previdenziale ed in particolar modo ai fondi pensione» (Un mercato troppo segmentato? Uniformità e differenze nel mercato previdenziale italiano di Elsa Fornero, Carolina Fugazza, pag. 20).
«Investire nei mercati finanziari comporta il rischio di perdita e non è possibile garantire che il capitale investito, in tutto o in parte, possa essere rimborsato. Le performance passate non garantiscono, né sono indicatori affidabili di performance future. Il valore degli investimenti, e i relativi rendimenti, sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati azionari mondiali e dei tassi di cambio internazionali» (Fisher Investments Italia).
Oppure non resta che il rientro nella previdenza generale con la garanzia finale dello Stato perché le pensioni obbligatorie di primo pilastro non possono dipendere dai mercati finanziari e dall’andamento dello spread!
Bisogna pensarci ora, prima che sia troppo tardi.
La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con la nuova presidenza del Senatore Tommaso Nannicini, nella riunione del 18.05.2021, ha predisposto il programma di attività per il periodo maggio 2021 – marzo 2023 che qui allego e che invito tutti a leggere con la massima attenzione perché finalmente molti dei temi da noi affrontati vengono ora analizzati.
Tratto da Diritto e Giustizia
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