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Piccoli studi professionali: proroga del contributo Inps

L’Inps fornisce precisazioni riguardo il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Piccoli studi professionali: proroga del contributo Inps

L’INPS fornisce precisazioni riguardo il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito per garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti normalmente esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali, in caso di riduzione o sospensione dell’attività professionale. Con il messaggio n. 2265 dell’11 giungo 2021, l’Istituto di previdenza mette nero su bianco la possibilità di differire il versamento di maggio alle due mensilità successive (inserendole nelle denunce di competenza giugno o luglio 2021), concessa ai datori di lavoro con un numero di dipendenti compresi tra tre e cinque che haderiscono al Fondo in questione (qui i codici ATECO).

Una dilazione che riguarda il versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), prevista nel caso in cui le imprese non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo entro i termini stabiliti.

Si comunica che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.

Si tratta del contributo dovuto a partire dallo scorso marzo 2020, ossia da quando è stato istituito il Fondo, che ha sostituito gli obblighi contributivi per il FIS precedente. Le aziende interessate a usufruire del differimento devono inviare la richiesta alla Struttura territoriale competente entro il 30 giugno 2021, utilizzando la procedura telematica attraverso il “Cassetto previdenziale” e richiedendo l’eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021. La circolare INPS 26 maggio 2021, n. 77 aveva già illustrato la disciplina del Fondo, fornendo le prime istruzioni del caso. Il nuovo messaggio fornisce quindi ulteriori indicazioni operative sul calcolo della contribuzione ordinaria a decorrere dal mese di maggio 2021 e sulle modalità di versamento dell’importo dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021.

 

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