Ddl abilitante: il veterinario è "medico veterinario"
Perfezionate le modalità di svolgimento delle prove abilitanti. Penalità finanziarie per le Università che non adeguano i loro regolamenti nei tempi previsti.
In evidenza
Le Commissioni Cultura e Giustizia della Camera hanno approvato con emendamenti il disegno di legge Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Il nuovo esame di Stato potrebbe entrare in vigore da settembre del 2022. Perfezionate le modalità di svolgimento delle prove abilitanti. Penalità finanziarie per le Università che non adeguano i loro regolamenti nei tempi previsti. Approvato l’emendamento che cambia la dizione esercizio della professione di “veterinario” in “medico veterinario”.
Presto i laureati in Medicina Veterinaria “potranno essere abilitati a esercitare la professione il giorno stesso della discussione della tesi di laurea”. Lo dichiara l’onorevole Manuel Tuzi (M5S) relatore del disegno di legge sulle lauree abilitanti, approvato dalle Commissioni Cultura e Giustizia della Camera. Relatrice per la Commissione Giustizia l’on Lucia Annibali (IV).
Medico Veterinario- Accolta con un emendamento, la modifica suggerita dalla Fnovi in audizione: all’articolo 1 del disegno di legge la parola “veterinario” viene sostituita con “medico veterinario”. L’emendamento è stato presentato dall’On Luigi Iovino (M5S) e approvato dalle Commissioni riunite con il parere favorevole del Sottosegretario Francesco Paolo Sisto (FI).
La riforma prevede tra le lauree abilitanti la laurea in “medicina veterinaria”-aveva fatto notare la Fnovi, considerando incongruente che il testo parlasse della “professione di veterinario”. La richiesta della Federazione era di sanare l’incongruenza: “Chiediamo di parlare finalmente della professione di “medico veterinario” che trova i suoi presupposti nella laurea in “medicina veterinaria”.
Il nuovo esame di Stato- L’articolo 3, il cuore della riforma, viene riscritto su proposta del Partito Democratico. L’emendamento approvato, a prima firma dell’On Rosamaria Di Giorgi (PD) definisce l’adeguamento dei corsi di laurea stabilendo che gli esami finali per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria comprendono “lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio”. La prova pratica è volta “ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione”.
A tal fine, la commissione giudicatrice dell’esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell’Ordine professionale.
Decreto Mur- Un successivo decreto del Ministro dell’Università – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge- adeguerà la disciplina universitaria. Inoltre, di concerto con il Ministro della Salute e sentita la Fnovi, lo stesso decreto stabilirà le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio. Il decreto definirà infine la composizione paritetica della commissione giudicatrice.
Spetta invece a un decreto rettorale, l’adeguamento dei regolamenti didattici universitari.
Norme transitorie per chi è già laureato- I relatori delle Commissioni riunite hanno riformulato anche le norme transitorie, stabilendo che l’adeguamento si applichi dall’anno accademico successivo alla data di adozione del decreto rettorale. Per coloro che hanno conseguito i titoli di laurea, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti sarà un decreto del Mur, sentito l’Ordine professionale, a definire “modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato”. A tal fine, “le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo”.
Penalità finanziarie- Alle università che non adeguano i regolamenti didattici, entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell’università, sono sospesi i finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria. La sospensione dei fondi dura fino all’adozione dei regolamenti di adeguamento al nuovo metodo abilitante e al loro invio al Ministero dell’università e della ricerca.
Non solo Medicina Veterinaria- Il nuovo esame di Stato- che verrà fatto coincidere con il tirocinio professionalizzante del percorso di laurea e con una prova pratico-valutativa- riguarda per ora soltanto i laureati in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria, Psicologia, Biologia, Chimica, Fisica. Ma potrà essere esteso ad altri corsi di laurea. Nel ddl è stata introdotta una norma aperta, che permette anche ad altre lauree che non prevedono tirocini post lauream, di diventare abilitanti su richiesta dei relativi Ordini professionali o dello stesso Ministero dell’Università. La norma è il frutto di un emendamento presentato dall’On Alessandra Carbonaro (M5S).
Iter- Il disegno di legge modificato dagli emendamenti, passa all’esame consultivo delle altre Commissioni parlamentari prima di approdare al voto della Camera dei Deputati dove è atteso per il 21 giugno. Si preannuncia un iter rapido secondo il relatore, che potrebbe concludersi entro l’autunno per portare in vigore il nuovo esame di Stato da settembre del 2022. “Se tutto andrà come stabilito- dichiara Tuzi- i primi decreti potranno arrivare già nel gennaio 2022.
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
Altre Notizie della sezione
Manovra, ok della Camera alla fiducia con 211 voti a favore. Cosa prevede il pacchetto pensioni.
23 Dicembre 2024I voti favorevoli sono stati 211, quelli contrari 117.
Bonifici istantanei al costo di quelli ordinari dal prossimo 9 gennaio
23 Dicembre 2024È il risultato dell’introduzione del Regolamento Ue 2024/886 approvato lo scorso marzo.
Commercialisti presidio di legalità sul territorio
20 Dicembre 2024Il prefetto di Napoli alla cerimonia promossa al centro congressi della Federico II.