Stipulare in una lingua UE: si può?
Il tema dell’influenza del diritto dell’Unione Europea sull’attività notarile è noto ai lettori di questa Rivista e ai notai.
In evidenza

Ci si riferisce, in particolare, al primato delle norme euro-unitarie sul diritto italiano con conseguente disapplicazione (o non applicazione) di quest’ultimo ove si ponga in contrasto con il primo e al connesso tema del divieto di discriminazione al rovescio esaminato a proposito del Certificato Successorio Europeo.
Scopo di questa nota è verificare l’esistenza di una via interpretativa che consenta di superare i vincoli degli articoli 54 e 55 della legge n. 89/1913 (nel prosieguo, legge notarile), a fronte della sempre più sentita esigenza di rendere l’atto pubblico notarile un documento con la più ampia possibilità di circolazione e strumento al servizio (per lo meno) dei cittadini dell’Unione Europea. Ciò restando sempre in attesa che giunga a compimento la modifica di quella parte della legge notarile stessa che disciplina in modo attuale la scritturazione e la lingua degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.
La questione, in sostanza, è se sia possibile ritenere ricevibile un atto pubblico in lingua italiana e in una lingua di uno Stato UE anche se le parti conoscano la lingua italiana.
Utile allo scopo suddetto appare una panoramica di casi, di diretta rilevanza per la pratica notarile, nei quali la norma europea si impone sulla norma italiana e, perciò, entra a far parte del bagaglio giuridico del notaio per confezionare correttamente e in conformità al principio di legalità le clausole negoziali. Tanto più considerando l’espansione dell’azione armonizzatrice del legislatore euro-unitario verso materie quali il diritto di famiglia e delle successioni.
In questi settori, principi materiali e interpretativi o anche un vero e proprio corpo di norme comuni sono intervenuti per modificare, integrare o sovrapporsi alla precedente normativa nazionale. Ed è un diritto che tanto più incide profondamente nei confronti dei sistemi giuridici nazionali sui quali insiste, in quanto si avvale delle caratteristiche e della peculiare forza del sistema euro-unitario: autorità sopranazionali che emanano le relative norme e che dispongono di strumenti per controllarne e imporne il rispetto; la posizione di supremazia (il c.d. primato) di dette norme rispetto a quelle degli Stati membri che, nella disciplina delle fattispecie, devono “cedere il passo” alle disposizioni dell’UE costituenti le uniche regulae iuris del caso concreto; la diretta applicabilità delle stesse all’interno di tali Stati, con la parallela attribuzione di diritti – azionabili in giudizio – ai soggetti che ne sono destinatari; e soprattutto la predisposizione di meccanismi di interpretazione autonomi, riservati alla Corte di Giustizia, cui spetta di assicurare l’uniformità non solo interpretativa ma anche applicativa del diritto euro-unitario negli ordinamenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, divenendo essa stessa fonte del diritto. Ciò da intendersi non nel senso che essa crei ex novo norme, bensì giacché ne indica il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (così, nella giurisprudenza italiana, Cass. 2 marzo 2005, n. 4466, nonché Corte cost. 11 luglio 1989, n. 389 e 23 aprile 1985, n. 113).
Un primo esempio, ormai lontano negli anni ma efficace, è nella sentenza nel caso Trummer e Mayer (16 marzo 1999, causa C-222/97) che riguarda le Conservatorie immobiliari e che dà attuazione concreta a una delle più importanti regole contenute nel Trattato. Un Notaio (austriaco) aveva ricevuto un atto con il quale il venditore (austriaco) cedeva un immobile a un cittadino tedesco inserendo nell’atto il prezzo espresso in marchi tedeschi. La Conservatoria di Vienna rifiutava l’iscrizione dell’ipoteca legale affermando che il valore dell’ipoteca stessa dovesse essere espresso nella moneta nazionale del luogo dove si chiede l’iscrizione. Il venditore si era trovato quindi nella situazione di non più né il denaro (ovviamente l’ipoteca era collegata alla dilazione di pagamento), né la garanzia del pagamento, né l’immobile venduto. Per tale ragione il venditore si è rivolto alla Corte di giustizia la quale, con la pronuncia summenzionata, ha fatto proprie le ragioni del venditore sostenendo che il divieto posto da una legislazione nazionale di accettare un’iscrizione ipotecaria il cui valore sia espresso in valuta straniera costituisce una palese violazione delle regole comunitarie sulla libera circolazione dei capitali.
Si rammenti, altresì, con specifico riferimento al nostro Paese, la vicenda che ha condotto alla modifica della disciplina del trasferimento d’immobili situati in zone di confine o di importanza militare, nella quale, solo grazie all’intuizione iniziale di un notaio, si è instaurata una controversie sfociata in una sentenza della Corte di giustizia (13 luglio 2000, causa C-423/98, Albore) che ha accertato la contrarietà alla libertà di circolazione dei capitali della anzidetta disciplina, nella parte in cui discriminava gli acquisti effettuati da persone fisiche o giuridiche “straniere” sottoponendoli a un regime di autorizzazione preventiva non previsto per gli acquirenti di nazionalità italiana.
Un altro caso è contenuto nella sentenza della Corte di giustizia dell’11 ottobre 2007 relativa al caso Möllendorf (causa C-117/06), concernente gli obblighi dei notai nei casi in cui questi ultimi intervengano per la conclusione di atti che mettono a disposizione risorse economiche a persone fisiche o giuridiche incluse nelle cosiddette blacklists, ossia elenchi di presunti terroristi adottati in ambito comunitario, anche su indicazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Corte è stata chiamata sulla vicenda di un notaio tedesco al quale era stata impedita la trascrizione di un atto di compravendita di un immobile perché uno degli acquirenti era incluso in un regolamento europeo che elenca appunto liste di presunti terroristi destinatari di provvedimenti restrittivi. La Corte di giustizia ha chiarito che ogni atto che comporta la messa a disposizione di una risorsa economica a vantaggio di persone colpite da misure di congelamento dei beni perché incluse in queste liste è in contrasto con i regolamenti comunitari adottati nella subiecta materia e quindi invalido. Conclusione, questa, che, con specifico riguardo all’Italia, ha trovato, poi, iniziale consacrazione normativa nel D.lgs. n. 109/2007, le cui disposizioni pongono il divieto – assistito dalla sanzione della nullità – del compimento di atti di trasferimento o utilizzazione di fondi “congelati”.
In linea con quanto sopra indicato, si pone la disapplicazione in tutto o in parte di una serie di articoli della legge n. 218/1995 in quanto su di essi prevalgono principi dei Trattati UE o norme derivate – in primis i Regolamenti UE – come anche interpretati dalla Corte di Giustizia. Si tratta, senza pretesa di esaustività e tra gli altri, dell’art. 25, 1° comma ultima parte in rapporto alla libertà di stabilimento di società ed enti e alle insolvenze transfrontaliere, degli articoli 29 e 30 in materia di regimi patrimoniali delle coppie, dell’art. 46 in materia di successioni, dell’art. 57 in materia di obbligazioni contrattuali. E, ancora, delle deroghe derivanti dai Regolamenti in materia di responsabilità genitoriale e divorzio.
Nell’ottica di descrivere ulteriormente la rilevanza tutt’altro che teorica del diritto euro-unitario nell’attività notarile, si possono considerare, inoltre, gli effetti delle previsioni dell’art. 18, 1°comma del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in breve TFUE), il quale dispone che “nel campo di applicazione dei Trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione basata sulla nazionalità”, l’art. 20 TFUE, 1°comma, secondo cui “È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce” e, infine, l’art. 21 TFUE che, al 1° comma, riconosce a ogni cittadino dell’Unione “il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottata in applicazione degli stessi”.
Il primo ed essenziale principio di parità di trattamento, che vieta ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti dei cittadini dell’Unione tale da restringerne e comprometterne il diritto fondamentale di circolazione nel territorio degli Stati membri, ha un immediato impatto su una serie di articoli della legge n. 89/1913 e dovrebbe averne anche, come subito si dirà, sulla normativa in materia consolare.
La Corte di giustizia ha reiteratamente affermato che occorre interpretare il citato art. 18 in combinato disposto con le norme sulla cittadinanza dell’Unione. Infatti, lo status di cittadino dell’Unione Europea è destinato a essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e consente a chi fra di loro si trovi nella stessa situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (fra le altre, sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyke; 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello).
E detti principi risultano ormai rafforzati per effetto della “comunitarizzazione” a opera del Trattato di Lisbona, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il cui art. 21, al 2° comma, dispone che nell’ambito di applicazione dei Trattati “è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza”.
E, non a caso, da un lato l’Italia ha tempestivamente modificato la legge n. 89/1913 già nel 2005 eliminando la condizione di nazionalità italiana quale requisito di accesso alla professione perché discriminatoria, nei riguardi dei cittadini di altri Stati Ue e, dall’altro, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 24 maggio 2011, causa C-47/08, ha ritenuto la previsione di tale condizione di nazionalità nelle leggi notarili di Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo e Portogallo una discriminazione vietata dai Trattati dell’Unione.
Orbene, un’ipotesi di discriminazione diretta si verifica quando una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza è basata espressamente sul fattore della cittadinanza. La nozione trova riscontro anche nella direttiva 2000/43/CE, art. 2, a, in base al quale – seppur con riferimento al caso della discriminazione fondata sulla razza o origine etnica – sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. La dimostrazione del carattere discriminatorio implica un giudizio di comparazione tra la condizione del soggetto discriminato e quella di un soggetto diverso, appartenente a un altro gruppo di individui. Se da tale raffronto si evince che situazioni analoghe sono trattate in maniera differente l’atto o il comportamento costituiscono una discriminazione diretta, come tale vietata dall’ordinamento dell’UE. Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, un trattamento (discriminatorio) del genere potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito (v., in questo senso, sentenze 5 giugno 2008, causa C-164/07, Wood e 16 dicembre 2008, causa C-524/06, Huber).
Ecco allora che l’articolo 50 della legge n. 89/1913 nella parte in cui prevede che “I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età …” esprime un trattamento di favore verso i cittadini italiani, che vale a differenziarli dagli “stranieri” anche dell’UE (ai quali, soltanto, è imposta la residenza in Italia quale requisito per poter testimoniare) e si fonda unicamente sulla cittadinanza, integrando per questo una discriminazione diretta.
Né si delineano considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, che possano in principio giustificare una disparità di trattamento (comportante una restrizione alla libertà di circolazione nell’Unione) quale quella risultante dalla disciplina ora esaminata.
Non richiedendo il requisito della residenza in Italia ai cittadini, ma solo agli stranieri, senza escludere da tale limitazione i cittadini dell’Unione Europea, la disposizione in oggetto configura una discriminazione sulla base della nazionalità incompatibile con il diritto dell’UE e contrastante, anzitutto, con le norme sulla cittadinanza europea.
E poiché il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità di cui all’art. 18 TFUE costituisce, per pacifica giurisprudenza della Corte di giustizia, precetto dotato di effetto diretto (come tale immediatamente applicabile nell’ordinamento interno con carattere di prevalenza, in base al principio del c.d. primato, sulle norme nazionali contrastanti: così, con riferimento alla analoga previsione dell’art. 12 del previgente Trattato CE (Corte giust. 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan e 20 ottobre 1993, cause C-92 e 326/92, Phil Collins), ne consegue, per il notaio, il diritto di disapplicare la disposizione in questione, ammettendo come testimoni anche i cittadini europei non residenti. Ciò, del resto, in linea di (quantomeno tendenziale) omogeneità rispetto a quanto previsto per i giudici e per la pubblica amministrazione, tenuti a disapplicare le disposizioni interne contrastanti con le norme dell’ordinamento dell’Unione Europea provviste, appunto, di effetto diretto.
Se è vero, infatti, che dai sopra ricordati principi del primato e della diretta applicabilità del diritto euro-unitario discende il diritto dei singoli di invocare le dette disposizioni dotate di effetto diretto innanzi alle autorità nazionali e, correlativamente, l’obbligo di queste ultime di non applicare la normativa nazionale incompatibile a favore della norma UE che diventa “l’unica norma del caso”, è del pari vero che il notaio, dovendo svolgere nell’esercizio delle proprie (pubbliche) funzioni un penetrante controllo di legalità che ne fa una sorta di magistratus inter volentes, è naturalmente tenuto a conoscere e applicare le specifiche norme euro-unitarie rilevanti nelle singole fattispecie, garantendone piena efficacia anche in rapporto alle disposizioni nazionali eventualmente disciplinanti la medesima materia. Ciò, appunto, allo scopo di offrire adeguata tutela alle posizioni giuridiche dei singoli che nelle norme comunitarie trovano la fonte, assicurando in particolare agli stranieri (cittadini dell’Unione europea) la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.
In presenza, dunque, di disposizioni nazionali che contrastano con quelle del TFUE e della Carta ricordate in premessa, il ruolo del notaio – chiamato a individuare la regula iuris della fattispecie in funzione obiettiva di garanzia degli interessi delle parti e dell’ordinamento – deve essere svolto in conformità ai principi suesposti, senza che la scelta di assicurare l’osservanza e l’applicazione delle norme dell’UE direttamente efficaci nell’ordinamento interno possa dare adito a rilievi di natura disciplinare. La logica della prevalenza di tali norme, infatti, non può non trovare spazio nell’esercizio del munus notarile, in quanto pienamente coerente con le esigenze di controllo della legalità al cui soddisfacimento quel munus è preordinato. E ciò vale a fortiori quando, come nella specie, vengano in rilievo precetti fondamentali del diritto dell’Unione Europea, pacificamente dotati di effetto diretto per costante giurisprudenza della Corte di giustizia.
È appena il caso di aggiungere che analoghe considerazioni valgono per l’interprete di cui agli articoli 55 e 56 della legge n. 89/1913 e che la tesi della incensurabilità, in sede disciplinare, della applicazione delle norme UE direttamente efficaci da parte del notaio, risulta rafforzata, sul piano sistematico, dai principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità notarile. Con la sentenza 13 ottobre 2011 n. 21202, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che, non potendo addossarsi al notaio compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive, la responsabilità disciplinare dello stesso notaio sorge solo quando questi non si attenga all’interpretazione nomofilattica della norma in questione data dalla Corte di legittimità, preposta, appunto, a garantire l’esatta interpretazione e la puntuale osservanza della legge. Dall’or richiamato principio non sembra arbitrario desumere che, in assenza di un (invero, difficilmente ipotizzabile) orientamento giurisprudenziale nomofilattico che precluda al notaio di garantire la prevalenza delle norme UE dotate di effetto diretto, la condotta del notaio, che tale prevalenza assicuri (in conformità, peraltro, al consolidato insegnamento della Corte di giustizia), non sia passibile di contestazioni. Semmai lo sarebbe nell’eventualità opposta.
Un esempio poco considerato di normativa che sembra contrastare con il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità è contenuto nella cosiddetta legge consolare vigente. L’attuale testo del d. lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, all’art. 28, disciplina le funzioni notarili dei consoli come segue: “Funzioni notarili 1. Il capo dell’ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini attenendosi alla legislazione nazionale. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.” E in applicazione del secondo comma dell’art. 28, sopra citato, è stato emanato il decreto 31 ottobre 2011 del Ministro degli Affari Esteri che ha individuato cinque Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) nei quali limitare l’erogazione dei servizi notarili forniti dagli uffici consolari: “Articolo 1. 1.1 Capi degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987 sull’esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia.“; inoltre l’articolo 2 del detto D.M. prevede che “I Capi degli Uffici consolari nei Paesi indicati all’articolo 1 continuano in ogni caso a ricevere a richiesta di cittadini italiani testamenti pubblici segreti ovvero internazionali. 2. Ove il Capo dell’Ufficio Consolare operante in uno dei Paesi indicati all’articolo 1 verifichi una oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi a un notaio in loco, può ricevere, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano atti che rivestono carattere di necessità e urgenza“.
Appare evidente come la citata limitazione, che differenzia il trattamento dei cittadini di altri Stati Ue rispetto a quello riservato agli italiani, soprattutto in caso di uffici consolari extra UE, risulti essere una discriminazione basata sulla sola cittadinanza che non appare giustificata e che sembra testualmente non consentita dal citato art. 20 del TFUE nella parte in cui, trattando della cittadinanza europea, stabilisce che essa include “c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;”.
Nel percorso di avvicinamento a una soluzione predicabile in relazione agli articoli 54 e 55 della legge n. 89/1913, si inserisce il complesso tema del divieto di discriminazione alla rovescia. Con tale formula si fa riferimento a quei casi nei quali l’applicazione di una norma euro-unitaria da parte di uno Stato può porre i cittadini di questo in una posizione di svantaggio rispetto a quella dei cittadini degli altri Stati membri, dando così vita, appunto, a una c.d. “discriminazione a rovescio” o “alla rovescia”, così definita perché a essere vittime della discriminazione sono i soggetti dell’ordinamento interno (che lo stesso tende di regola a privilegiare) e non quelli appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione europea.
Un possibile riflesso pratico di detto tema rispetto alla professione notarile è stato anche da chi scrive prospettato in relazione all’ipotesi di rilascio di un Certificato Successorio Interno sul modello del Certificato Successorio Europeo e in materia del Regolamento n. 650/2012 sulle successioni internazionali.
Si tratta ora di verificare se analogo approccio ricostruttivo possa essere adottato per superare le rilevate criticità dei citati artt. 54 e 55 della legge notarile.
Il quadro normativo è noto: sulla base delle attuali previsioni della legge notarile, se le parti conoscono la lingua italiana, l’atto pubblico notarile deve essere ricevuto e può esser ricevuto solo in questa lingua. E ciò indipendentemente dall’eventualità che lo stesso debba poi circolare anche o soltanto al di fuori del territorio nazionale. Di contro, se le parti (anche una sola) non conoscono la lingua italiana, l’atto notarile, secondo le regole procedurali dettate dagli articoli 54 e 55 della legge notarile, sarà in doppia lingua e il documento “originale” nasce e circola con tale attuale valore aggiunto. Unica eccezione a tale rigidità, funzionale alla tutela delle minoranze linguistiche, è la normativa per la Regione Valle d’Aosta e i territori della Provincia Autonoma di Bolzano, in base alla quale (anche) nell’atto notarile vi è totale parificazione tra la lingua italiana e quella francese o tedesca sicché vi è una più ampia libertà di stipulare tali atti solo in lingua francese o tedesca, senza necessità di alcuna traduzione o doppia lingua. La ratio degli articoli in discorso è individuata nell’esigenza di garantire una piena comprensione dell’atto per le parti, i testimoni e il notaio ma anche per qualunque interessato e ufficio pubblico in Italia.
Alla luce del quadro sopra descritto, l’interrogativo da porsi è: appare conforme ai principi e alle norme del diritto UE la normativa degli articoli 54 e 55 che non consente una diversa libertà di ricevimento di atti notarili in una lingua dell’Unione Europea? O, detta diversamente, è prospettabile un’interpretazione che, grazie ai principi euro-unitari, superi le rigidità degli anzidetti articoli almeno in ambito UE, includendosi tra tali principi il multilinguismo?
Come si legge nel sito web del Parlamento Europeo, “L‘Unione europea ha sempre considerato una ricchezza la sua grande varietà di culture e lingue. Saldamente ancorato nei trattati europei, il multilinguismo è il riflesso di tale diversità culturale e linguistica. Esso rende inoltre le istituzioni europee più accessibili e più trasparenti per tutti i cittadini e le cittadine dell’Unione, il che è fondamentale per il buon funzionamento del sistema democratico dell’UE.” E gli articoli 20, 24 e 342 del TFUE rappresentano i primi e specifici riferimenti normativi in materia.
L’attuale testo dei citati articoli 54 e 55 potrebbe apparire conforme al diritto UE qualora si assuma che la misura restrittiva adottata dal nostro legislatore risulti proporzionata allo scopo di salvaguardare la lingua italiana e il suo utilizzo da parte di soggetti pubblici quali i notai anche per la loro funzione di soggetti deputati a implementare pubblici registri italiani e consentire il funzionamento del sistema fiscale. Ove fosse necessario disporre di un atto pubblico notarile in lingua diversa dall’italiano per soggetti che tale lingua conoscano ma abbiano un interesse a un testo anche in altro idioma UE, vi sarebbe la possibilità di una traduzione giurata.
Tuttavia, una tale conclusione appare insoddisfacente. E ciò anche alla luce del principio di proporzionalità, che rappresenta il parametro attraverso il quale si valuta la conformità, o potremmo dire la capacità di resistenza allo stress del diritto UE, delle norme interne restrittive. Il principio di proporzionalità rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (per esempio 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94), i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal TFUE dovrebbero soddisfare le seguenti quattro condizioni: applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse generale, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
Ad avviso di chi scrive, pur con qualche incertezza, l’attuale previsione degli articoli 54 e 55 della legge potrebbe non resistere al test di proporzionalità.
L’effetto del contenuto di dette norme, di fatto dirette a privilegiare la lingua italiana (al punto però da pregiudicare oggi, in epoca di scambi sempre crescente e di esigenze di circolazione dell’atto pubblico che andrebbero a valorizzarlo, chi l’italiano conosce), non sembra agevolmente conciliabile con una società globalizzata e soprattutto con un assetto ordinamentale significativamente mutato per effetto dell’integrazione europea, sì da ritenere superabili i vincoli imposti nel 1913. In particolare, non sembra implausibile né contraria alla citata ratio della legge notarile, alla luce di quanto fin qui riportato, un’interpretazione correttiva che permetta di leggere gli articoli in discorso nel senso che è possibile ricevere l’atto notarile, su richiesta anche di una delle parti e anche se conoscono la lingua italiana, in una ulteriore lingua rientrante nel multilinguismo dell’UE.
Invero, appare oggi discriminatorio per chi conosca l’italiano non poter accedere alla redazione di un atto pubblico in doppia lingua per esigenze di maggior comprensione, se cittadino europeo non italiano o di circolazione immediata in ambito UE, se italiano. La soluzione che a tali soggetti è oggi offerta dall’ordinamento notarile è la redazione obbligatoria in lingua italiana e una traduzione giurata in altra lingua. Ma tale risultato, rispetto a una redazione in doppia lingua apparentemente rispettosa del principio di proporzionalità, non appare identico e altrettanto soddisfacente. Infatti, la traduzione annessa all’originale in lingua italiana non coincide con l’originale in doppia lingua già solo perché non consente alle parti di precisare – in caso di dubbi interpretativi – quale sia la lingua prevalente del loro accordo e quale la lingua per il significato da attribuire ai concetti giuridici utilizzati. Vi è una discriminazione basata sulla cittadinanza o anche solo sulla (conoscenza della) lingua italiana. L’interesse generale (pubblico italiano) che la giustifica è dallo stesso legislatore derogato negli stessi articoli 54 e 55 della legge notarile ammettendo il doppio testo e negli articoli sulla tutela delle minoranze linguistiche consentendo addirittura, pur a persone che conoscono la lingua italiana, di ottenere la redazione solo in lingua francese o tedesca. L’obiettivo della tutela della lingua italiana e, quindi, della comprensibilità degli atti pubblici notarili è ottenuto con una norma che limita oltre il necessario altri interessi generali come quelli alla circolazione del documento che può esser anche titolo esecutivo europeo o atto pubblico rilevante in molti Regolamenti EU. L’obiettivo originario può essere agevolmente mantenuto disapplicando l’art. 54 e l’art. 55 nella sola parte in cui non consentono anche a chi conosce la lingua italiana di attivare il meccanismo ivi previsto. E ciò porterebbe con sé una limitazione di costi e di tempi per i cittadini europei.
In sintesi, volendo fornire una sorta di conclusione operativa di quanto sopra sviluppato, si potrebbe enucleare la massima che segue a uso dei notai:
Le norme degli articoli 18 comma 1, 20 comma 1 e 21 comma 1 del TFUE e i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE in materia di divieto di discriminazione per un pieno esercizio dello status di cittadino europeo, ostano a una normativa come quella degli articoli 54 e 55 della legge n. 89/1913 (legge notarile) che impediscono al cittadino italiano di poter stipulare atti pubblici notarili in una lingua ufficiale dell’UE in aggiunta alla lingua italiana. L’attuale limitazione in essi contenuta non appare proporzionata e giustificata allo scopo di assicurare la piena comprensione del contenuto degli atti notarili italiani, in Italia, a chiunque.
Scritto da Giovanni Liotta Federnotizie)
Altre Notizie della sezione

La ricchezza delle famiglie italiane
14 Marzo 2025È interessante vedere come questa ricchezza sia stata gestita nel tempo.

Dirigente nomina dirigente?
13 Marzo 2025Non funziona così

La riforma della geografia giudiziaria
12 Marzo 2025E gli effetti sul funzionamento della giustizia civile.