Anno: XXV - Numero 236    
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Stop Riscossione fino al 31 agosto

Riscossione nel Decreto Lavoro: notifiche e pignoramenti da fine agosto, pagamenti entro settembre, rottamazione confermata, condono cartelle a giorni.

Stop Riscossione fino al 31 agosto

Stop a cartelle esattoriali, attività di notifica e pignoramenti fino al 31 agosto, con rinvio dei pagamenti al 30 settembre. Sospese anche le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti superiori a 5mila euro. Sono le misure di proroga della riscossione contenute nel Decreto Lavoro e Imprese, dl 99/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore lo stesso giorno. Non c’è invece la proroga per le rate della rottamazione e saldo e stralcio, che quindi vanno pagate entro il 31 luglio e 30 novembre. Vediamo tutto.

Cartelle e pagamenti

Le norme sulla riscossione sono contenute nell’articolo 2 del decreto Lavoro. Prevedono la proroga al 31 agosto, dal precedente termine del 30 giugno, dei termini di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Lo stop, lo ricordiamo, è sostanzialmente in vigore dall’8 marzo del 2020 (o dal 21 febbraio per le prime zone rosse). Tutti i pagamenti rimasti sospesi fra l’8 marzo e il 31 agosto 2021 devono essere effettuati entro il 30 settembre. La proroga riguarda anche l’invio di nuove cartelle esattoriali, quindi non ci saranno nuove notifiche fino al prossimo 31 agosto.

Pignoramenti

Ferme anche le procedure di riscossione cautelari ed esecutive ed i pignoramenti. Quelli eventualmente effettuati prima dell’8 marzo 2020, su stipendi, salari, pensioni o altre indennità, sono sospesi sempre fino al 31 agosto. Significa che le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Dal primo settembre, cesseranno gli effetti della sospensione e riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Rimborsi dalla Pa

Stop fino al 31 agosto anche per le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. Anche qui, la sospensione è iniziata l’8 marzo 2020, oppure il 21 febbraio 2020 per i soggetti residenti nelle prime zone rosse. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) chiarisce che sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del dl 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’articolo 72 bis del DPR 602/1973.

 

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