Consiglio di Stato: stesso albo per tirocinante e dominus
L’intervista a Francesca Maione, Direttore Generale Cno, con il commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5441/2021
Il tirocinio professionale può essere svolto solo presso un Consulente del Lavoro iscritto al relativo Albo. La sentenza del Consiglio di Stato 19 luglio 2021 n. 5441 stabilisce il principio della necessaria appartenenza del dante pratica e del tirocinante al medesimo albo, alla luce del fatto che la professione del Consulente del Lavoro ha ampliato il proprio perimetro con nuove attività e attribuzioni per cui è nell’interesse pubblico fare in modo che il tirocinante abbia una formazione più completa possibile e volta a garantire una prestazione professionale qualificata e di qualità. “Una pronuncia rilevante per la categoria – afferma Francesca Maione, Direttore Generale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, commentando la pronuncia di secondo grado – che va oltre la questione oggetto di causa e, nelle motivazioni, ricostruisce le finalità del tirocinio professionale”. Principi validi non solo per i Consulenti del Lavoro, ma per tutti gli ordini professionali. Il giudice amministrativo, partendo da una ricostruzione interessante dell’apparato normativo che regola la professione alla luce della riforma del 2011, afferma che le attività del Consulente del Lavoro si sono ampliate rispetto a quelle previste nella legge istitutiva di 40 anni fa (la n. 12/1979) e richiedono di conseguenza un nuovo inquadramento del tirocinio professionale. L’esigenza di garantire l’effettivo svolgimento della pratica formativa sulle attività oggetto della professione cui il tirocinante intende accedere – motivo per cui il Consiglio di Stato respinge il ricorso e afferma la necessaria appartenenza allo stesso Ordine ‒ è posta in diretta correlazione con il fine del tirocinio stesso: assicurare alla collettività professionisti in grado di garantire il miglior esercizio possibile della professione.
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