Anno: XXVI - Numero 42    
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Casse, anche la maternità nell’anno bianco

Slitterà dal 31 ottobre (domenica) al giorno seguente non festivo, il 2 novembre, il termine per la presentazione delle domande di esonero contributivo parziale dei professionisti, nonché dei versamenti da effettuare «ai fini della regolarità» della propria posizione.

Casse, anche la maternità nell’anno bianco

E, visto che il «quantum» pagato per la maternità è obbligatorio (e non essendo stato esplicitamente escluso dal decreto applicativo della misura), si esprime parere positivo al suo inserimento nel perimetro dell’agevolazione. È quanto ha messo nero su bianco, nelle ultime ore, il ministero del Lavoro, rispondendo ad una serie di quesiti sottoposti dall’Adepp (l’Associazione delle Casse private), ad una manciata di giorni dalla scadenza dell’opportunità per i professionisti con redditi inferiori a 50.000 euro e che hanno subito un calo del fatturato, o dei corrispettivi, di almeno il 33% dal 2019 al 2020, di usufruire di uno «sconto» sulla quota dovuta al proprio Ente nel 2021, fino ad un massimo di 3.000 euro. Riuscire ad includere nel beneficio la somma corrisposta a tutela della maternità significa aver conseguito il traguardo di «garantire uniformità di trattamento fra i professionisti», si legge nell’istanza dell’organismo che raggruppa gli Istituti disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, al pari, cioè, di quanto era stato stabilito per i lavoratori autonomi associati alla Gestione separata dell’Inps; nella circolare n. 124 del 6 agosto, infatti, l’Ente pubblico aveva chiarito che «l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%», pertanto anche «l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, della paternità, gli assegni per il nucleo familiare, la malattia e la degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26%, istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 relativa all’Iscro» (l’Indennità per i lavoratori autonomi, ndr). Quanto al calcolo dell’esenzione per i titolari di rapporto subordinato, o con lo «status» di pensionati, sarà concessa, ha indicato il dicastero di via Veneto, «solo per i mesi privi di altra copertura previdenziale» (quando, cioè, il lavoratore ha svolto soltanto l’attività autonoma e non ha incassato l’assegno) e l’importo spettante sarà «riproporzionato» in base a tale periodo. In merito, invece, alle modalità di calcolo della discesa del fatturato dei professionisti che hanno iniziato ad esercitare nel 2019, anno nel quale potrebbero non aver raggiunto i 12 mesi, il ministero ha spiegato che, sul modello dell’Inps, la verifica del calo tra il 2019 e il 2020 «avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità» esaminate. Nel frattempo, salgono (di poco, al confronto con la ricognizione di ItaliaOggi del 7 settembre) le domande di esonero: Cassa forense ne ha ricevute ad oggi 21.621, di cui circa 16.500 regolari, in base ai primi controlli. A quella dei dottori commercialisti (Cdc) sono pervenute 2.300 richieste.

 

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