Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è operativo
La riforma del terzo settore è arrivata al momento più importante della sua realizzazione
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Con il Decreto del 26 ottobre 2021 n. 561 il direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato il termine a decorrere dal quale inizierà l’operatività del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il D day, atteso per oltre quattro anni, è finalmente stabilito nel giorno del 23 novembre 2021. Questo, tuttavia, non vuol dire che la riforma sia completata, in quanto mancano ancora alcuni decreti attuativi, nonché l’approvazione della Commissione Europea alle norme fiscali da applicare agli enti del terzo settore che pertanto rimangono sospese sino a tale autorizzazione.
Tuttavia dal momento che l’iscrizione nel nuovo registro era una delle caratteristiche essenziali per assumere la qualifica di ente del terzo settore l’annuncio ha sicuramente un’importanza rilevante. Vediamo quindi sinteticamente quali sono le conseguenze più importanti dell’avvio dell’attività di questo registro.
Dal 23 novembre 2021:
Gli uffici delle regioni e delle province autonome presso i quali sono iscritte le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono, entro tre mesi a decorrere da tale data, trasmettere al RUNTS i dati degli enti presso di loro iscritti il giorno 22 novembre 2021, nonché l’atto costitutivo e l’ultimo statuto aggiornato in loro possesso; i “vecchi registri” restano in funzione al solo fine di consentire i procedimenti di iscrizione di cancellazione ancora pendenti in tale data. Inizia cioè quel processo di “trasmigrazione automatica” che l’art 54, codice del Terzo settore (CTS) prevede per questi enti, disciplinato dall’art. 31 del decreto ministeriale n.106 del 15 settembre 2020 (decreto RUNTS);
L’agenzia delle entrate, secondo termini concordati con il ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni (codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e il codice fiscale del legale rappresentante) relativi agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS dei quali deve fare un elenco da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Tuttavia per le ONLUS l’iscrizione non avviene attraverso la trasmigrazione automatica come stabilito invece per le ODV e per le APS nell’art. 54, CTS ma per assumere la qualifica di ente del terzo settore, è necessaria una domanda dell’ente con la scelta della categoria alla quale appartenere e quindi della sezione cui vuole essere iscritto. Le ONLUS che volessero mantenere la loro qualifica fino all’abrogazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 460/1997, è necessario che presentino una domanda di iscrizione in quella finestra temporale che va dal 1 gennaio al 31 Marzo dell’anno successivo quello in cui la commissione europea autorizzerà le disposizioni inerenti alcune norme fiscali contenute nel titolo decimo del CTS;
I notai diventeranno gli unici soggetti competenti alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge, ivi compreso il patrimonio minimo, di tutti gli enti che intendano assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore e ciò con riferimento: sia agli enti non profit di nuova costituzione che vogliano acquisire la personalità giuridica, sia agli enti già iscritti nei Registri delle Persone Giuridiche ai sensi del DPR n. 361/2000 che vogliano “passare” al RUNTS, sia alle associazioni non riconosciute già costituite, siano o meno già ETS, che vogliano ottenere il riconoscimento. In altre parole troverà completa applicazione l’art. 22 del CTS.
Quindi dal 23 novembre sarà teoricamente possibile inviare domande di iscrizione al RUNTS. Tuttavia bisogna tenere presente che tutte le istanze, richieste e comunicazioni, incluse le domande di iscrizione nel nuovo registro, devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche attraverso una piattaforma che consente di gestire l’intero flusso del processo di trasmigrazione, iscrizione, revisione e cancellazione degli enti del terzo settore appositamente creata dal ministero. Inoltre ogni istanza telematica deve essere formata e trasmessa secondo una modulistica predefinita dal ministero.
È quindi essenziale che l’intero sistema telematico del front Office sia perfettamente efficiente e che le istruzioni per l’accesso siano chiare e di facile utilizzo. Malgrado siano già state allegate al citato decreto RUNTS alcune informazioni inerenti il sistema informatico del nuovo registro e le modalità tecniche operative di attuazione del codice, ancora non conosciamo nella pratica il sistema informatico.
È facile prevedere che si renderà necessaria una formazione per notai e loro collaboratori che aiuti a superare i problemi iniziali che non potranno mancare, e che il ”controllo bloccante” già annunciato (art. 4 Allegato A al decreto RUNTS come modificato dal decreto direttoriale 29 luglio 2021, n. 344) sarà sempre in agguato.
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