Avvocati: nuova crisi in vista
Più spazio ai giudizi fuori dai tribunali: come il Pnrr cambierà ulteriormente la giustizia e metterà in ginocchio gli avvocati
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La prima vera crisi dell’avvocatura arrivò quando si pensò di degiurisdizionalizzare la giustizia attraverso la mediazione, la negoziazione assistita e le separazioni, divorzi e revisioni dell’assegno di mantenimento in Comune. Non certo che questo fosse un male: alla fine, ciò che conta, è sempre l’interesse dell’ultimo anello della catena, il cittadino. Ma la classe dei legali subì un tracollo. A cui si aggiunse il fatto che, proprio in quegli anni, arrivò la profonda crisi economica che tutt’ora – complice anche il Covid – si trascina.
Ecco che allora, a leggere le pagine del Pnrr, si capisce che una nuova crisi è in vista per gli avvocati. Crisi determinata dall’esigenza del Pnrr di tagliare i tempi della giustizia e di ridurre il carico dei tribunali. E se già numerosi avvocati stanno riprendendo i libri per partecipare ai concorsi per l’assegnazione di posti come cancelliere, insegnanti e nell’ufficio del processo c’è da ritenere che il trend, nei prossimi anni, crescerà piuttosto che aumentare.
L’obiettivo della riforma in arrivo è quello di ridurre del 40% in cinque anni la durata dei giudizi. Il testo complessivo della legge delega sulla riforma del processo civile verrà definitivamente approvato dalla Camera questa mattina, dopo il sì ieri sera alla questione di fiducia. Si tratta di uno degli snodi cruciali nel contesto degli impegni presi in sede di Pnrr, visto che anche a significativi miglioramenti dell’efficienza del nostro sistema giudiziario è ancorato il riconoscimento dei fondi previsti.
La durata media di un processo davanti al Tribunale ordinario è di 348 giorni, durata che cresce vertiginosamente per quei giudizi, pochi, che approdano in appello, dove la durata media è di 627 giorni, mentre davanti al giudice di pace una causa dura in media 327 giorni. In Cassazione, la media della durata dei procedimenti civili, cioè il tempo trascorso tra l’iscrizione del ricorso in cancelleria e la loro definizione, è passata da 2 anni, 6 mesi e 6 giorni nel 2019 a 2 anni, 4 mesi e 13 giorni.
Per arrivare quasi al dimezzamento di questi numeri, sia pure nell’arco di un quinquennio, la riforma mette in campo una pluralità di interventi.
Innanzitutto si agisce sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) per incentivarli, adottando un testo unico, aumentando gli incentivi fiscali, allargando l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti da parte dei giudici.
Gli interventi messi in cantiere si collocano su diversi piani, ovverosia:
- introduzione di incentivi economici e fiscali e di misure di favore sulle spese giudiziali sostenute dalle parti per la mediazione;
- approfondimento dell’ambito di applicazione della mediazione, con verifica della possibilità di estendere la portata dell’istituto a settori diversi, ulteriori rispetto a quelli ricompresi attualmente nel suo ambito di operatività;
- sviluppo del rapporto tra mediazione e giudizio, ad esempio valorizzando “una più compiuta interrelazione”, che passi, tra le altre cose, attraverso l’incentivo della mediazione delegata dal giudice.
Più in particolare, per quanto riguarda la mediazione, gli interventi messi in cantiere si collocano su diversi piani, ovverosia:
- introduzione di incentivi economici e fiscali e di misure di favore sulle spese giudiziali sostenute dalle parti per la mediazione;
- approfondimento dell’ambito di applicazione della mediazione, con verifica della possibilità di estendere la portata dell’istituto a settori diversi, ulteriori rispetto a quelli ricompresi attualmente nel suo ambito di operatività;
- sviluppo del rapporto tra mediazione e giudizio, ad esempio valorizzando “una più compiuta interrelazione”, che passi, tra le altre cose, attraverso l’incentivo della mediazione delegata dal giudice.
Per quanto riguarda la negoziazione assistita, l’intento è quello di estendere la sua applicazione mentre, in relazione all’arbitrato, si punta al rafforzamento delle garanzie di imparzialità.
Il piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi prevede l’introduzione di un dovere specifico di disclosure oltre che della possibilità che agli arbitri venga attribuito anche il potere di emanare provvedimenti di natura cautelare. Le garanzie di imparzialità consentirebbero di consacrare la “natura di equivalente giurisdizionale” che l’arbitrato ha ormai acquisito, rendendo la relativa tutela più effettiva e in linea con quella che caratterizza gli ordinamenti giuridici più vicini a quello italiano.
Con riferimento alla negoziazione assistita, invece, la riforma messa in cantiere con il PNRR si propone di colmare alcune delle lacune che caratterizzano l’attuale regolamentazione dell’istituto. L’esempio lampante, riportato nello stesso piano, riguarda la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita nell’ambito della separazione e del divorzio ma non per la regolamentazione della crisi della famiglia non matrimoniale, così discriminando in maniera illegittima i figli nati fuori dal matrimonio, che invece, ai sensi dell’articolo 315 del codice civile, hanno lo stesso stato giuridico di quelli nati da una coppia sposata.
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