Avvocati senza Durc
Per il Consiglio Nazionale Forense non è obbligatorio: l’opinione dell’Anac è infondata e non ha valore di atto giuridicamente vincolante
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Il Consiglio Nazionale Forense con parere del 19 novembre 2021 (testo in calce) prende posizione contro l’obbligatorietà del DURC, per gli avvocati che devono ricevere compensi dalla Pubblica Amministrazione.
La prassi delle PP.AA. di richiedere la prova della regolarità contributiva è stata sostenuta e ribadita dall’ANAC.
Il Codice degli Appalti (art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016) esclude dalla partecipazione a una procedura d’appalto, l’operatore economico che ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
La norma prescrive espressamente che “Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”
È prassi in uso in molte Pubbliche Amministrazioni subordinare il pagamento e/o il conferimento di incarichi agli avvocati, alla previa esibizione dell’attestato di certificazione della regolarità contributiva.
A sostegno di questa prassi, la posizione espressa da ANAC con le linee guida n. 12 del 24 ottobre 2018, secondo cui il conferimento di incarichi legali ricadrebbe nella disciplina dell’art. 80 comma 4 del Codice degli Appalti, richiedendo dunque l’obbligatorietà del DURC. La posizione dell’ANAC è stata recentemente confermata dalla delibera n. 303 del 01/04/2020.
Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere del 19 novembre 2021, fa sapere di ritenere infondata l’opinione dell’ANAC, che, ricorda, non ha valore di atto giuridicamente vincolante, ma di semplice criterio di orientamento per le stazioni appaltanti.
Il CNF afferma che “i servizi legali sono espressamente indicati come settori esclusi dalle conferenti direttive europee in materia di appalti”e dallo stesso art. 17 comma 1 lett. d) punto n. 1 del Codice dei contratti pubblici. Il conferimento dell’incarico professionale all’avvocato, infatti, è un contratto d’opera professionale caratterizzato dal fatto di avere ad oggetto una prestazione “tipica e riservata”, e di avere a proprio fondamento l’elemento fiduciario (contratto “intuitu personae”).
La peculiarità del conferimento di incarico all’avvocato, già sottolineata nel precedente parere del CNF del 17 luglio 2015, aveva portato il massimo organo forense ad impugnare le Linee Guida ANAC n. 12/2018 davanti al TAR Lazio.
Il giudizio è ancora pendente (R.G. 15385/2018), ma in attesa della decisione definitiva e al fine di non ostacolare l’attività professionale degli avvocati, il CNF rende nota la disponibilità di Cassa Forense a rilasciare agli iscritti una documentazione analoga al DURC.
Per chiedere la documentazione alla Cassa è sufficiente accedere al sito internet istituzionale all’indirizzo www.cassaforense.it/contatti/richiesta-durc
La regolarità contributiva dunque secondo il CNF, va richiesta a Cassa Forense. Se questo vale a risolvere i problemi per gli avvocati che esercitano da soli fino a definitivo chiarimento del TAR, restano ancora dubbi sull’obbligo di produrre il DURC per gli avvocati che hanno dipendenti.
A creare ulteriore incertezza è intervenuta anche la posizione del Ministero, espressa nella nota del Dipartimento per gli Affari di giustizia, (nota n. 0230458 del 16 novembre 2021), secondo la quale, quando l’avvocato si avvale di personale dipendente nell’esercizio della propria attività, la regolarità contributiva deve essere dimostrata con il DURC.
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