Anno: XXV - Numero 216    
Lunedì 25 Novembre 2024 ore 13:30
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No all’ampliamento di professioni abilitate a rilascio del visto di conformità

Un ampliamento delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto, ritenuto addirittura 'indifferibile' perché 'sarebbe una garanzia per il contribuente

No all’ampliamento di professioni abilitate a rilascio del visto di conformità

 “In seguito all’introduzione del ‘Decreto antifrode’, e della conseguente estensione del visto di conformità sulle operazioni di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, il presidente nazionale di un’associazione di tributaristi ha auspicato un ampliamento delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto, ritenuto addirittura ‘indifferibile’ perché ‘sarebbe una garanzia per il contribuente’. Meraviglia e sconforta constatare come si vogliano ignorare i presupposti cardine delle professioni ordinistiche. L’estensione auspicata contrasterebbe, infatti, con la ratio dell’attuale impianto normativo e non si tradurrebbe affatto in alcuna maggiore garanzia per il contribuente, ma soltanto in un eventuale beneficio economico per chi oggi non possiede i requisiti necessari al suo rilascio. Requisiti certificati, oltre che da uno specifico percorso di studi, anche dal superamento di un apposito esame di Stato”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. 

“Inoltre, il visto di conformità non viene richiesto a tutela diretta del contribuente, ma a garanzia del corretto funzionamento dell’operazione, così da assicurare la regolare fruizione delle detrazioni spettanti, divenute credito di imposta. La tutela che riceve il contribuente dal rilascio del visto di conformità è indiretta: il buon funzionamento del sistema di controllo delle detrazioni fiscali consente allo Stato di poterle concedere ed al contribuente di poterne fruire, anche sotto forma di credito di imposta passibile di cessione. In questa ottica, il rilascio del visto di conformità non può che essere relegato ai soggetti iscritti in professioni ordinistiche, che operano nel rispetto di ordinamenti precisi e sotto il controllo del Ministero della Giustizia”.

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