Il regolamento di Cassa Forense per le Società tra Avvocati
La novità riguardante le Società tra Avvocati definisce la contribuzione dei professioni legali esercitate come Sta, riempiendo così un lungo periodo di vuoto regolamentare
In evidenza
Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 278 dello scorso 22 novembre 2021, si è concluso l’iter di approvazione ministeriale che disciplina gli aspetti previdenziali per l’esercizio in forma societaria della professione forense.
Al fine di presentare una fotografia del provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2022, qui di seguito si riportano gli elementi salienti del provvedimento:
la S.T.A. deve essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine ove ha sede la società i quali sono tenuti a comunicare telematicamente alla Cassa Forense, entro 30 giorni dall’adozione della delibera, le iscrizioni delle STA ma anche nel caso di mancata comunicazione da parte dell’Ordine, la STA è comunque tenuta a registrarsi in un’apposita sezione del sito della Cassa, che verrà istituita a breve;
le S.T.A. sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale del contributo integrativo nella misura più avanti indicata;
le S.T.A. sono tenute ad inviare entro il 30 settembre di ogni anno il Modello 5 TER per la comunicazione del volume complessivo d’affari e per l’ammontare del reddito complessivo prodotto;
il reddito prodotto dalla S.T.A. attribuibile al socio iscritto alla Cassa, nonché ogni provento da lui percepito, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli art. 17 e 20 del Regolamento Unico, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale e computando anche gli utili maturati e li altri proventi anche se non distribuiti ai soci;
i soci iscritti a Cassa Forense componenti l’organo di gestione sono tenuti al pagamento in solido con la società delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
i soci iscritti ad Albi o a Registri Forensi, componenti l’organo amministrativo di gestione delle STA,
sono assoggettati al disposto dell’art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi ed oneri nei confronti della Cassa Forense.
Gli adempimenti previdenziali per le Società tra Avvocati
Le Società tra Avvocati iscritte nella sezione speciale dell’Albo, anche se per frazione di anno sono tenute ad inviare il Modello 5 ter, entro il 30 settembre di ciascun anno.
Il primo invio telematico dovrà essere quindi eseguito entro il prossimo 30 settembre 2022, relativamente all’esercizio 2021.
L’invio del Mod. 5 ter dovrà essere trasmesso anche nel caso di inattività della STA.
Le informazioni richieste dal Modello 5 ter non si discostano da quanto già previsto dal modello 5 ter cartaceo fino ad ora utilizzato da studi associati e S.T.P.:
l’indicazione del reddito complessivamente prodotto, anche se negativo;
il volume d’affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell’IVA;
l’entità degli utili, anche non distribuiti, della Società;
i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa;
le possibili variazioni dei dati fiscali a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi relativi a precedenti modelli già inviati.
Nello stesso termine annuale di scadenza dell’invio del mod.5/ter la STA dovrà versare il contributo integrativo nella misura del quattro per cento sull’intero volume annuo di affari prodotto nell’anno di esercizio, anche nel caso di mancata riscossione dal cliente.
Si ricorda, infine, che l’adempimento relativo alla liquidazione ed al versamento del contributo soggettivo, come del resto per gli studi associati e le S.t.P., ricade sul singolo professionista socio iscritto alla Cassa, il quale dovrà riportare nel proprio modello 5 ordinario, la propria quota di partecipazione agli utili anche se non distribuiti, secondo la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
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