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Superbonus 110% e detraibilità delle spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità: indicazioni dal Fisco

Qualora l’apposizione del visto sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo.

Superbonus 110% e detraibilità delle spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità: indicazioni dal Fisco

Sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità anche nel caso di fruizione del superbonus 110% direttamente nella dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2022.

  1. Considerando che il visto di conformità sull’intero modello Redditi assorbe quello specifico per il superbonus, è detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale, indipendentemente dall’importo del credito generato dal superbonus rispetto agli altri?
  2. L’articolo 1, comma 28, lettera h), della legge 30 dicembre 2021, numero 234 (legge di bilancio 2022), ha modificato il comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, numero 77), introducendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel superbonus, fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».

Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la dichiarazione modello 730 sia presentata ad un Centro di assistenza fiscale (Caf) o ad un professionista abilitato oppure all’ipotesi prevista dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, numero 147, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, numero 241, utilizzino in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In tali casi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione assorbe il sopra descritto obbligo previsto dall’articolo 1, comma 28, lettera h), della legge di bilancio 2022.

Considerato che, ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Dl 34 del 2020 «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio […] del visto di conformità di cui al comma 11», si ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Pertanto, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.

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