In arrivo l’adeguamento dei parametri forensi
La proposta del Cnf sarà definitivamente approvata dopo la consultazione dei Consiglio dell’Ordine e delle associazioni forensi
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Con delibera del 25 gennaio scorso il Cnf ha avviato la consultazione dei Consigli dell’Ordine e delle associazioni più rappresentative dell’avvocatura, per approvare la modifica dei parametri forensi, oggi disciplinati dal D.M. 55 del 2014. Tra le principali novità, l’inserimento della tariffa oraria, un’apposita tabella per l’assistenza nelle procedure concorsuali, l’aumento delle tariffe per la fase introduttiva del ricorso amministrativo, per le indagini difensive, le direttissime, la sorveglianza nel processo penale, la conciliazione e la mediazione nel civile.
I vecchi parametri forensi, in vigore ormai da 8 anni, non sono più adeguati all’aumento medio del costo della vita. È questa la premessa della delibera del Cnf del 25 gennaio 2022 (testo in calce) con la quale è stata approvata la modifica dei parametri per la liquidazione dei compensi forensi. L’art. 1 del nuovo testo proposto dal Consiglio Nazionale Forense, prevede dunque l’incremento di tutti i valori parametrici rapportato all’aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. in vigore, al 2021, in base agli indici Istat.
Non solo. Il Cnf ha colto l’occasione per mettere mano ad una serie di sperimentate inadeguatezze tra i parametri attualmente in vigore e le evidenze del concreto impegno profuso dagli avvocati per lo svolgimento di alcune attività professionali.
Prima fra tutte, la mancanza di una soglia economica di riferimento, nel caso in cui l’avvocato ed il cliente pattuiscano una tariffa a tempo. La previsione contrattuale della tariffa oraria è espressamente consentita dalla Legge professionale (art. 13), ed è adottata sempre più di frequente, quando l’avvocato riceve incarichi da aziende medio-grandi e con base all’estero (come avviene nel mondo anglosassone); tuttavia il D.M. non prevede parametri di riferimento per la tariffa oraria. Prendendo dunque come base i rilievi pubblicati dalla rivista “MAG, 160, 14.04.2021, testata di LC Publishing Group’ che per il 2020 ha quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni, il CNF propone di introdurre un nuovo articolo art. 27 bis, fissando la tariffa da un minimo di 200 Euro ed un massimo di 500 Euro per ora o frazione di ora.
Altra lacuna del Decreto ministeriale 2014 riguarda le procedure concorsuali, per le quali non esiste una tabella specifica, ma che meritano adeguato compenso visto che, osserva il CNF, l’attività professionale per la domanda di insinuazione si fa sempre più spesso complessa, sia sul piano dell’impegno, che su quello della responsabilità professionale, e non di rado chiede, oltre alla prima fase introduttiva di insinuazione, anche lo svolgimento di ulteriori fasi (come avviene ad esempio nel procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione).
La delibera prevede poi l’aumento del 20% dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22, per la fase introduttiva del processo amministrativo, ed in caso di proposizione del ricorso incidentale. La stesura del ricorso amministrativo e dell’atto di appello, scrive il CNF, essendo attività “conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l’avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente”.
Lo stesso aumento del 20% è stabilito anche per la fase delle indagini difensive del processo penale, (tabella 15 D.M. 55/2014), quando le indagini risultano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. Sempre nell’ambito del processo penale, la proposta introduce una voce autonoma per il giudizio di convalida dell’arresto, finora trattato come fase unica all’interno del giudizio direttissimo, quando invece ha caratteristiche proprie e specifiche da valorizzare, ivi incluso il momento istruttorio con l’audizione dei militari che hanno eseguito la misura pre-cautelare. Il valore medio di riferimento proposto dal CNF è di 360 Euro per la fase di studio, 450 Euro per quella istruttoria e 675 Euro per la fase decisionale.
Parametri specifici sono previsti anche per l’attività svolta davanti al magistrato di sorveglianza, distinti da quelli del Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale monocratico, finora applicati in via analogica. L’intervento si occupa di valorizzare anche l’attività del difensore penale presso il Tribunale per i minorenni, (dove spesso gli assistiti sono ammessi al gratuito patrocinio), proponendo di applicare i compensi previsti alla tabella 15 per il Tribunale Collegiale
Venendo poi alla trasformazione del processo civile favorita dalla Riforma in corso, che amplierà lo spazio di utilizzo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, il CNF stabilisce di aumentare del 30% gli importi della tabella 25 bis per le fasi di negoziazione e conciliazione, che richiedono molto impegno professionale. Ma anche l’attività dell’avvocato per la conciliazione e la transazione in corso di causa è valorizzata con l’aumento di un quarto, del compenso liquidabile in fase decisionale ( e non più “fino ad un quarto” come nell’attuale art. 4 comma 6 D.M. 55/2014).
La delibera del Cnf stabilisce poi i parametri per le attività stragiudiziali che si compongono di più fasi, e che avranno diritto ad una liquidazione autonoma e non più onnicomprensiva; valorizzate anche le attività stragiudiziali per affari di valore superiore ai 520 mila Euro, per le quali il compenso sarà liquidato sulla base di una percentuale da calcolare in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell’affare, da un massimo del 3% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.
Infine, la modifica dei compensi interesserà la memoria ex art. 378 c.p.c. nel Giudizio per Cassazione. Il dato di partenza è che a causa del lungo tempo che intercorre tra il ricorso e la fissazione dell’udienza, la memoria ex art. 378 c.p.c. assume sempre più spesso l’importanza di un nuovo ricorso e non di una semplice memoria illustrativa, ma per tale incombente non sono previsti attualmente compensi. La proposta del CNF stabilisce di calcolare il compenso per questa memoria nella metà del compenso previsto per il ricorso introduttivo.
Ultima nota, correlata alla necessità di deflazionare i carichi giudiziari, riguarda la riduzione del compenso liquidato in caso di giudizio introdotto con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c.), che scenderà ulteriormente dall’attuale 50% fino al 60/70% di quello altrimenti liquidabile.
Cnf, Delibera 25 Gennaio 2022 >> Scarica Il Testo Pdf
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