BUONI EDILIZI TRE VOLTE CEDIBILI
I bonus edilizi potranno essere oggetto di ulteriori due cessioni oltre la prima, ma solo se queste vengono effettuate a favore di banche o intermediari finanziari abilitati.
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È inoltre vietata la cessione parziale del credito successivamente al primo «passaggio» e viene introdotta una sorta di «tracciabilità» del credito d’imposta con l’attribuzione di un codice identificativo. È quanto si legge nella bozza di decreto legge di cui ItaliaOggi è in possesso, che andrà oggi al vaglio del Consiglio dei ministri. Oltre alle cessioni ulteriori rispetto alla prima, dal testo provvisorio del provvedimento emergono altre due significative disposizioni.
Innanzitutto, viene previsto che i crediti non possono essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate; tale norma mira ovviamente ad evitare che lo «spezzatino» dei bonus in termini di importi possa facilitare il ricorso a frodi e aggirare più agevolmente le norme antiriciclaggio.
La seconda disposizione, collegata alla prima, riguarda la «tracciabilità» dei bonus edilizi: per superare il problema della cessione parziale, al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Tali disposizioni si dovranno applicare alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
La stretta sulla cessione e sullo sconto in fattura dei bonus edilizi viene, quindi, rivista ed alleggerita, dopo l’intervento ritenuto eccessivamente penalizzante da parte del legislatore del decreto Sostegni ter (dl n. 4/2022), che aveva sostanzialmente decretato lo stop alle cessioni a catena, o cessioni multiple dei crediti.
Con la norma introdotta dal decreto Sostegni ter, il fatto che il credito di imposta possa essere ceduto una sola volta starebbe a significare che:
- il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta;
- i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.
Inoltre, nello stabilire che i crediti che già ceduti al 7 febbraio 2022 potranno essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, il decreto Sostegni ter stabilisce che tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli. In seguito al fenomeno delle frodi emerse in seguito alle recenti indagini della Guardia di finanza, l’obiettivo del legislatore è pertanto quello di scongiurare i rischi connessi con:
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti;
- l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi.
Un ulteriore aspetto che emerge dalla bozza del decreto riguarda lo slittamento dei termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale. In altri termini è previsto che l’utilizzo dei crediti d’imposta, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinari previsti dalla norma aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.
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