Dl Covid, via libera definitivo al Senato.
Ecco che cosa prevede il testo Aggiornate le norme per il contenimento del contagio, proroga fino al 15 ottobre delle misure di emergenza nel Ssn.
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Il Senato dà il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto Covid che disciplina, tra l’altro, l’obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, è stato approvato con 193 voti favorevoli, 35 contrari e nessun astenuto. Presenti alla votazione 229 senatori, votanti 228.
Come ha spiegato la presidente della commissione Igiene, Annamaria Parente, il provvedimento non ha concluso il suo iter nelle commissioni Affari costituzionali e Igiene per via delle numerose richieste di interventi sui 72 emendamenti proposti. L’esame, quindi, è stato effettuato sul testo trasmesso da Montecitorio e senza il mandato del relatore. Prima dell’avvio della discussione, l’aula ha bocciato una pregiudiziale di costituzionalità proposta dal senatore Gianluigi Paragone.
Il decreto, che ha introdotto il super green pass per gli over 50 nei luoghi di lavoro, è stato approvato alla Camera il 24 febbraio scorso con l’astensione della Lega. Nella fase precedente (davanti alla commissione Affari sociali di Montecitorio) provocò tensione nella maggioranza per via di un emendamento della Lega che, con il parere contrario del governo, chiedeva di eliminare il green pass dopo il 31 marzo. La proposta fu alla fine accantonata.
Su questo aspetto restano le riserve del partito di Matteo Salvini, come ha spiegato in aula il capogruppo Massimiliano Romeo specificando che “senza la fiducia non l’avremmo votato, ci saremmo astenuti”. Secondo Romeo, il decreto è “anacronistico” perché rischia di essere superato dal primo aprile, con la fine dello stato di emergenza e introduce “discriminazioni” tra bambini vaccinati e non vaccinati perché prevede la didattica a distanza per quelli senza vaccino.
Ma che cosa prevede il testo? Ecco i principali contenuti
Il green pass a 50 anni – Chi non vaccinato si infetta, una volta guarito è atteso dalla dose di vaccino entro 6 mesi; chi si vaccina con la prima dose e si ammala entro il 14° giorno deve comunque fare la seconda dose entro 6 mesi, chi si infetta oltre i 14 giorni non fa la seconda dose (che però non è controindicata). Il booster va praticato fra i 4 e i 6 mesi di distanza dalla seconda dose. Gli over 50 perché il green pass consenta di entrare al lavoro devono avere un certificato di vaccinazione o di guarigione fino al 15 giugno. Dal 15/2, i datori devono verificare il possesso del pass, “rafforzato” per gli over 50, e i lavoratori sprovvisti sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto a tenere il posto finché non si mettono in regola. Per chi entra al lavoro senza titolo la segnalazione in prefettura vale la sanzione da 600 a 1500 euro di legge. Sempre da febbraio, chi non è in regola con i vaccini (non ha iniziato il ciclo o è scaduto il termine per la seconda dose o il booster) riceverà una sanzione da 100 euro. La pratica funziona così: il Ministero della Salute, osservata la non coincidenza tra nome di un cittadinoe mancata vaccinazione, gli scrive dandogli dieci giorni di tempo per prenotare la seduta vaccinale o procurare l’esenzione; in caso di inadempienza gira il dato all’Agenzia delle entrate e parte la cartella esattoriale, sul contenzioso è competente il giudice di pace.
Che succede a scuola – Intanto, l’obbligo vaccinale del personale si estende da scuola e sanità all’università, alle istituzioni di alta formazione artistica ed agli istituti tecnici superiori. Fino al 28 febbraio le farmacie che praticano tamponi rapidi devono assicurarli agli studenti; per gli alunni delle medie inferiori e superiori questi test sono prenotati su ricetta del medico o del pediatra di famiglia. Per calmierare i prezzi, il governo stanzia altri 92,5 milioni. Cambiano le regole nei contagi: nelle scuole dell’infanzia fino a 4 positività la didattica è per tutti in presenza, docenti ed educatori indossano Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto stretto con positivo; il sintomatico effettua tampone antigenico anche fai da te, uno subito e uno al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; con 5 o più casi positivi accertati, la didattica è sospesa 5 giorni. Alle elementari, invece, con 5 casi, chi ha concluso il ciclo vaccinale primario o è guarito da meno di 120 giorni o ha fatto il booster resta in presenza con mascherine Ffp2 dai 6 anni in su fino al 10° giorno dall’ultimo contatto con il positivo Covid, gli altri alunni vanno in didattica a distanza (Dad) 5 giorni. Alle medie e superiori, con un caso di positività accertato la didattica resta in presenza con Ffp2 fino al 10° giorno dall’ultimo contatto con un positivo; da 2 casi di positività in su, chi ha concluso il ciclo vaccinale primario, è guarito da meno di 120 giorni o ha il booster prosegue in classe con Ffp2 fino al 10° giorno, gli altri vanno in Dad per 5 giorni.
Pubblica Amministrazione – Si confermano i divieti d’ingresso in Banca ed alle Poste senza green pass base. In Tribunale, gli obblighi vaccinali validi per i magistrati si estendono agli avvocati (che se non si presentano o non hanno pass valido sono assenti ingiustificati) ed ai consulenti, ma non ai testimoni ai processi. L’articolo 2 ter introduce l’auto-sorveglianza al posto della quarantena per i contatti stretti di pazienti Covid che hanno contratto la malattia dopo la seconda dose di vaccino (o dopo il booster) e ne sono guariti. L’articolo 2 bis consente ai green pass rilasciati dopo booster o guarigione post-2a dose di durare illimitatamente, o meglio, oltre la scadenza scritta sul documento. Stranieri o italiani provenienti dall’estero e là vaccinati con ciclo completo o guariti, anche dopo i 50 anni, per recarsi nei luoghi dov’è chiesto il green pass possono sottoporsi ad un tampone, anche se i vaccini loro praticati non sono riconosciuti in Italia. Dal 10 marzo è possibile dispensare cibi e bevande anche nei luoghi di intrattenimento.
Lavoro agile – L’articolo 5ter fino al 31 marzo, termine dello stato di emergenza e in presenza di determinate condizioni, riconosce il diritto a svolgere lavoro agile, anche in assenza di accordi individuali, per i genitori dipendenti privati con almeno un figlio disabile grave o con figli con bisogni educativi speciali (Bes).Per i genitori dipendenti pubblici le citate condizioni sono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.
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