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Covid, le nuove linee guida dal Ministero della Salute

Linee guida per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, anche dopo la fine dello stato di emergenza. La certificazione verde non cancella le misure di prevenzione dal contagio. Le singole categorie possono adottare protocolli più restrittivi. Ordinanza del Ministero della Salute valida fino al 31 dicembre.

Covid, le nuove linee guida dal Ministero della Salute

Sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le «Linee guida per la ripresa delle attivita’ economiche e sociali». Il Ministero della Salute le ha adottate in conseguenza della fine dello stato di emergenza,decretato il 31 marzo scorso, in seguito alla quale si apre una fase di gestione ordinaria della pandemia.

Linee guida semplificate- Rispetto alle prime – adottate a maggio del 2020- le nuove linee guida sono più soft delle precedenti, ma restano vincolanti e il loro rispetto è soggetto ai controlli delle autorità competenti. Inoltre, il Ministero lascia alle associazioni di categoria la prerogativa di redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi.

Le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato “dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”.

Le Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali il Ministero rimanda alla specifica normativa.

Principi generali– Rimangono confermati i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento. Si tratta di principi generali applicabili a tutte le attività.

Igiene delle mani. – Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.

Igiene delle superfici- Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Aerazione- Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi.  In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra’ essere verificata

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria.

Per gli impianti di condizionamento, e’ obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita’ di adeguamento

degli impianti. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita’ filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni

caso, il Ministero raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali

Uso corretto della mascherina e distanziamento

Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali.

Vaccinazione e contagi– Nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Lo scenario epidemiologico resta “oggetto di un attento monitoraggio in relazione alla possibilità di nuove ondate dell’epidemia”. Le linee guida – applicabili fino al 31 dicembre – potrebbero essere rimodulate in senso più restrittivo.

ORDINANZA 1 aprile 2022

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