Cessione del credito/ Professionisti, come evitare i danni per notula non incassata Cessione del credito, con l’attuazione del decreto antifrode, la normativa si è fatta più stringente.
Cosa accade ai professionisti che hanno optato per la cessione del credito?
Come abbiamo già detto entro il 29 aprile scadono i termini per le comunicazioni degli adempimenti di Ecobonus casa e bonus edilizi, straordinari e ordinari con la relativa comunicazione per la cessione del credito. Si tratta di un termine che include tutti i bonus ristrutturazione dal 50 al 110%. Ma cosa accade ai professionisti che non hanno incassato la notula optando per la cessione del credito?
Cessione del credito: cosa ha comportato il decreto antifrode
Per questi adempimenti il governo ha integrato quanto previsto dal D.L. n. 157/2021, cosiddetto decreto antifrode, che introduce nuove stringenti regole relativamente ai bonus edilizi. In particolare la cessione del credito riferita ai bonus casa, adeguata alle regole stabilite dal decreto antifrode, hanno finito per mettere in ginocchio alcune imprese edili, ma anche alcuni professionisti coinvolti.
In questo caso parliamo dei commercialisti, ingegneri, geometri, ragionieri e architetti che hanno contributo alla prestazione d’opera, attraverso il rilascio delle asseverazioni per l’ottenimento delle detrazioni.
Le perizie di questi professionisti erano infatti necessarie per accedere ai bonus oppure per detrarre le quote. Quindi professionisti che hanno deciso di cedere come credito la propria parcella mediante ditte edili oppure clienti privati, potrebbero essere incappati in un problema difficilmente risolvibile: il mancato incasso della notula, relativamente alla prestazione fornita o al servizio offerto.
In caso di scelta di sconto in fattura concesso dal professionista, questi può cedere a chiunque il credito mediante la cosiddetta prima cessione. Per le seconde e terze cessioni invece, è bene precisare che il credito può ulteriormente essere ceduto a:
banche;
intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario con relativa iscrizione all’albo della banca d’Italia;
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Sono solo queste tre categorie di soggetti che possono acquistare il credito dal professionista, per poi utilizzarlo in compensazione. Questo procedimento viene chiamato a seconda cessione e può essere ceduto ulteriormente sempre ad altri soggetti appartenenti alle medesime categorie come terza cessione del credito.
Chi acquista il credito come terza cessione non potrà più chiederlo a nessuno, ma soltanto utilizzarlo in compensazione.
Cessione del credito: come evitare problemi
Quindi il credito maturato può essere oggetto di massimo di tre successive cessioni. Ma il meccanismo non è più appetibile come prima: se il professionista infatti, può cedere il credito a chiunque, sarà molto difficile trovare acquirenti, dati i vincoli da rispettare.
Alcuni professionisti tuttavia, in maniera lungimirante, si sono messi al riparo inserendo una clausola contrattuale con cui hanno deciso di vincolare lo sconto in fattura “solo al buon esito della successiva cessione del credito“. In questo caso se la sessione non avesse esito positivo, lo sconto in fattura non si perfezionerebbe ed il committente dovrebbe pagare la fattura per l’importo previsto, almeno per la parte che concerne la prestazione d’opera del professionista.
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