Superbonus 110%: la responsabilità dei professionisti coinvolti e i rischi per il committente
Cosa succede se il committente perde i benefici fiscali e quali sono le responsabilità civili dei professionisti coinvolti nell’operazione Superbonus 110%.
In evidenza
In tutti i casi di irregolarità nella fruizione del Superbonus 110% di cui al DL 34/2020 s.m.i. il primo a sortire gli effetti è il Committente quale diretto beneficiario del bonus fiscale con la conseguente perdita totale o parziale dell’incentivo medesimo.
Invero le ipotesi di decadenza dal beneficio sono individuate in maniera specifica dal legislatore nell’art. 119 comma 13 ter del DL n. 34/2020 (DL Rilancio).
Il detto articolo, infatti, stabilisce come si decade dal bonus esclusivamente se è mancata la presentazione della Cila(S), se vi sono interventi realizzati in difformità della CILA(S), se il tecnico non attesta gli estremi del titolo edilizio che ha consentito la costruzione dell’immobile, se risulta mancante la dichiarazione che la costruzione è antecedente al settembre del 1967 e ancora nel caso di non corrispondenza al vero delle attestazioni/asseverazioni di cui al comma 14 del DL Rilancio.
In tutti in questi casi l’Agenzia delle Entrate provvederà in prima istanza al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione indebitamente fruita, sempre e comunque nei confronti del committente. In altre parole non si può configurare una responsabilità diretta del professionista.
Sarà poi il Committente a dover agire nei confronti dei Professionisti coinvolti, invocando la responsabilità contrattuale ex art. 1218, e quindi la negligenza e/o imperizia dei richiamati Professionisti nello svolgimento delle prestazioni di loro competenza.
Le responsabilità dei professionisti
Quanto alle responsabilità dei professionisti coinvolti occorre precisare come questi rivestano un ruolo fondamentale per la:
verifica e attestazione della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per godere dell’agevolazione fiscale;
attestazione ad ogni SAL e a fine lavori del rispetto dei requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione dello stesso, nonché della congruità delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119 comma 13 bis del DL 34/2020 s.m.i.
In virtù delle responsabilità legate all’incarico ricoperto, i professionisti sono tenuti a stipulare idonea assicurazione RC professionale obbligatoria per gli appartenenti ad un Ordine o a un Collegio a copertura dei possibili danni derivanti dall’esercizio dell’attività.
Oltre alla detta assicurazione che è normalmente prevista a garanzia dell’operato svolto dai medesimi Professionisti, la disciplina del Superbonus richiede ai tecnici abilitati che svolgono l’asseverazione di cui all’art. 119 comma 13 bis, di sottoscrivere una polizza per ogni intervento che comporti attestazioni o asseverazioni con un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle stesse attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività espletata.
Anche nel caso in cui il Professionista abbia concesso lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020 (Dl Rilancio) l’atto di recupero delle somme verrà sempre indirizzato nei confronti del beneficiario dell’incentivo fiscale ovvero il committente.
La circolare n. 30/E/ 2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa come «i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione».
Pertanto, il professionista che ha accordato lo sconto in fattura potrà essere chiamato a rispondere solidalmente con il committente delle somme indebitamente fruite, solo se vi sia un concorso nella violazione.
In particolare nella suddetta ipotesi i fornitori-cessionari rispondono solidalmente:
della sanzione;
della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (ai sensi dell’articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio).
Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e i cessionari «rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto» (così il Provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, punto 7).
Si precisa che qualora il professionista abbia commesso degli errori per negligenza ed imperizia, dal punto di vista della responsabilità civile, non comporta necessariamente il suo “concorso” nella violazione. Occorre, infatti sempre dare la prova del concorso nella violazione.
Rimane fermo che il professionista quale cessionario che acquisisce il credito in “buona fede” non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (cfr. circolare n. 24/E, par. 9).
Occorre infine ricordare che l’accertamento delle responsabilità in sede civile non esclude che possano configurarsi in capo al professionista eventuali ulteriori responsabilità, di tipo amministrativo e/o penale, in particolare per quel che riguarda la veridicità delle attestazioni e asseverazioni rilasciate.
Altre Notizie della sezione
Sciopero generale del 29 novembre 2024
26 Novembre 2024La protesta proclamata da Cgil e Uil contro la manovra per il 29 novembre riguarderà tutti i settori pubblici e privati dalla sanità alla scuola ad esclusione del trasporto ferroviario e trasporto merci su rotaia.
Nella manovra, emendamento per retribuzione di specializzandi non medici.
25 Novembre 2024L’emendamento prevede un trattamento economico annuale di almeno 22.700 lordi di base, più una parte variabile, per gli specializzandi di area sanitaria.
Pronta la guida per l’efficienza energetica degli uffici
22 Novembre 2024Da Enea e Assoimmobiliare; rivolta anche ai professionisti.