Stretta su obblighi Ecm ed efficacia polizze Rc.
Dal 2023 l'efficacia di polizze assicurative per la responsabilità civile sarà condizionata all'assolvimento di almeno il 70% dei crediti previsti
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L’obbligo di formazione Ecm per i professionisti della sanità è un tema su cui da tempo sono dirette le attenzioni delle Istituzioni e, proprio, a fine anno, c’è stata un’ulteriore stretta, con la previsione, contenuta nel Decreto attuativo del Pnrr, che, a decorrere dal 2023-2025, l’efficacia della polizza assicurativa per la responsabilità civile sia condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dei crediti previsti nell’ultimo triennio utile. Ma che cosa prevede esattamente la misura? A chi si applica? Quali ricadute potrebbe avere per i farmacisti e in generale? Ne parla a farmacista33 Rodolfo Pacifico, avvocato specializzato in diritto sanitario.
Efficacia polizza RC condizionata a obbligo Ecm
«Durante l’iter di conversione in legge del decreto attuativo del Pnrr (152/2021)» spiega Pacifico, «è stato inserito un articolo (il 38bis) in virtù del quale, “al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza – relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative – di cui all’articolo 10 della Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) -, è condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale Ecm dell’ultimo triennio utile”. Il principio alla base vede nella formazione uno strumento indispensabile per favorire la resilienza, vale a dire la capacità di adattarsi e superare le criticità, richiesta dall’Europa nei piani di ripresa dalla crisi sanitaria ed economica, ma la valorizzazione della preparazione dei professionisti sanitari è un obiettivo che il nostro Paese persegue da diverso tempo e che ha portato anche al complesso di norme e regole relative all’Ecm». Già oggi, «il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è un illecito disciplinare e, da parte di Governo e Ordini, non ha ancora trovato risposta la questione di come favorire maggiormente l’aderenza dei professionisti, anche attraverso un’articolazione del sistema sanzionatorio». In questo contesto, quindi, «l’idea di collegare l’assolvimento, almeno parziale, della formazione continua alla operatività della copertura assicurativa non è una novità dell’ultimo periodo, ma si può dire che era nell’aria da tempo».
Anche i farmacisti tra i professionisti a cui si applica
Ma a chi si applica la norma e quali saranno le ricadute? «Ci sono al riguardo una serie di considerazioni da fare: la misura, per come è congegnata, non ha effetti immediati, ma è modulata affinché, in un prossimo futuro, il personale del sistema sanitario si dedichi all’obbligo formativo nella consapevole prospettiva di un meccanismo sanzionatorio che agisce su un piano nuovo, rispetto alle sanzioni degli Ordini. Casistiche di applicazione e interpretazioni giurisprudenziali, tuttavia, potranno esserci solo in futuro». In merito ai soggetti a cui si applica, «la norma fa riferimento all’articolo 10 della legge Gelli Bianco, relativo all’obbligo di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, che, di fatto, riguarda la totalità del mondo sanitario, dalle strutture sanitarie a quelle sociosanitarie, da quelle pubbliche a quelle private, fino agli esercenti libero professionisti. Non pare esserci dubbio, quindi, che la nuova misura si applichi anche ai titolari di farmacia, ai farmacisti dipendenti di farmacia pubblica e privata, ai dipendenti del SSN».
Criticità e nodi da affrontare
Sin da ora, tuttavia, «si intravedono una serie di nodi che andranno via via affrontati». Tra questi una questione: «Se l’efficacia dell’operatività della polizza è subordinata alla verifica dell’adempimento formativo dei soggetti coinvolti, chi farà il controllo? Immaginiamo un sinistro che coinvolga un dipendente di una qualsiasi struttura sanitaria: questa previsione darà al datore di lavoro il diritto, oltre che il dovere, di poter verificare, in qualsiasi momento, l’assolvimento dell’obbligo formativo del proprio organico?». Anche tempistica e conteggio dei crediti non sembra essere chiaro, «soprattutto in relazione al fatto che la denuncia può avvenire anche anni dopo l’effettivo momento del sinistro. A quale periodo formativo occorrerà fare riferimento?». Infine, «laddove, poi, dovesse operare la perdita di efficacia della polizza assicurativa, proprio in ragione di un assolvimento solo parziale dell’obbligo formativo del professionista sanitario, in che maniera il cittadino potrà essere risarcito, considerando anche la lungaggine di un’eventuale rivalsa che vada a toccare il patrimonio personale del professionista? A tutela del paziente, sempre dalla legge Gelli-Bianco, è stato previsto un Fondo di Garanzia, ma tra le casistiche manca, per ora, tale ipotesi. Sarà probabilmente necessario un ulteriore passaggio che aggiorni le funzionalità del Fondo di garanzia».
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