Anno: XXV - Numero 216    
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«Stop al valzer dei giudici: mortifica il giusto processo».

La denuncia dei penalisti: ormai si assiste all’«incontrollabile avvicendamento di giudici all’interno dei collegi e negli stessi giudizi monocratici»

«Stop al valzer dei giudici: mortifica il giusto processo».

 

L’Unione delle Camere penali italiane ha inviato a tutti i presidenti dei Tribunali e delle Corti d’Appello una lettera per denunciare una «inammissibile negazione dei principi costitutivi del giusto processo», ossia il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova. In tutti i Fori d’Italia, scrivono i penalisti, si assiste all’ «incontrollabile avvicendamento di giudici all’interno dei collegi e negli stessi giudizi monocratici, con la prevalenza di esigenze del tutto personali – ancorché legittime – del giudice sul diritto dell’imputato ad essere giudicato da chi ha assunto la prova».

Qual è il problema? Fino al 2019 l’avvocato poteva chiedere la rinnovazione dell’esame testimoniale dinanzi al nuovo giudice, il quale era obbligato a disporla. Questo perché era ritenuto fondamentale consentire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, emersi durante l’esame e il controesame. Invece a seguito della sentenza Bajrami (41736/19) delle Sezioni Unite della Cassazione, che è andata ben oltre la precedente sentenza della Corte Costituzionale sullo stesso tema, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è disposta caso per caso dal giudice sulla base di una valutazione personale. «La radicale riscrittura del combinato disposto degli artt. 525 comma 2, 526 comma 1 e 511 c.p.p., operata con quella decisione – sottolinea il documento dell’Ucpi – sta determinando conseguenze che non esitiamo a definire letteralmente devastanti sulla qualità della giurisdizione e sui principi fondativi del giusto processo».

La questione è preoccupante in quanto «la sostanziale abrogazione del principio di immediatezza del giudizio ha polverizzato un diritto dell’imputato (e di tutte le parti processuali) che era e resta fondamentale nell’architettura del giusto processo: il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova. Ciò che era relegato ad eccezionale ipotesi derogatoria, è divenuto regola; con la conseguenza di dover noi assistere ormai quotidianamente ad un incontrollabile avvicendamento di giudici all’interno dei collegi e negli stessi giudizi monocratici». Ormai, denunciano sempre i penalisti, «esigenze tabellari, organizzative, carrieristiche o anche meramente private dei singoli magistrati, giustificative di un trasferimento o anche solo di una temporanea assenza, prevalgono sulla modalità codificata del principio di immediatezza ed oralità».

Tutto ciò determina «la sovversione della regola epistemologica fondativa del giudizio penale». Per tutto questo le Camere penali, «poiché non possiamo immaginare che la magistratura giudicante non abbia già colto la gravità di una simile, incontrollabile deriva», esprimono «l’auspicio che si voglia avviare un confronto leale e costruttivo, nel solco sempre più auspicabile e necessario di una “ermeneutica condivisa”, in sede di merito e di legittimità, che possa portare nei tempi più brevi ad un radicale ripensamento della “regola Bajrami” e delle prassi che ne sono conseguite».

Ma quali sarebbero praticamente le soluzioni da adottare? Il presidente dell’Ucpi Gian Domenico Caiazza ci indica la propria «road map» che contiene «due contromisure basilari. La prima: noi chiediamo che i decreti attuativi per l’efficienza del processo penale diano effettività al principio affermato dalla delega, ossia che il giudice nuovo debba rivedere le prove dichiarative tramite videoregistrazione». Leggiamo nella delega: «Prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».

Come assicurare che questo avvenga e che quindi il principio non sia aggirato? «La videoregistrazione deve essere resa pubblica, durante l’udienza con le parti», ci spiega Caiazza. La seconda strada invece, conclude il presidente, mira «ad adottare con autonomo provvedimento legislativo, avente il carattere dell’urgenza, interventi modificativi a livello di ordinamento giudiziario che impongano che il giudice può cambiare sede solo quando ha esaurito il ruolo delle cause già iniziate, come già previsto in una circolare del Csm».

Da Il Dubbio

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