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Obbligo vaccinale, inadempienza dopo quanti mesi?

Vaccino a sei mesi e non a tre per i Sanitari che non si sono mai vaccinati contro SARS CoV-2 ma che hanno contratto l'infezione

Obbligo vaccinale, inadempienza dopo quanti mesi?

È l’orientamento scelto dai Giudici del TAR fra due indicazioni difformi del Ministero. Le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie chiedono al Ministro “un indirizzo univoco”. Fino ad allora si atterranno, pur non condividendolo, al termine semestrale indicato dai Giudici.

Il Tribunale Amministrativo della Lombardia, con più ordinanze, ha indicato in sei mesi il termine di differimento della vaccinazione obbligatoria per i professionisti sanitari non vaccinati che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2. L’orientamento semestrale poggia sulla circolare ministeriale più recente in materia, la circolare del 21 luglio del 2021 nella quale il Direttore Generale Giovanni Rezza afferma: “è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
Un termine diverso da quello raccomandato nel marzo precedente, quando il Direttore Generale della Prevenzione indicava un differimento trimestrale, pur con riserva di “rivisitazione”  in caso di “varianti di SARS-CoV-2 connotate da un particolare rischio di reinfezione”. A questo termine si era rifatta una circolare della Fnovi di poco successiva. A questo stesso termine si rifaceva anche una nota dell’Ufficio di Gabinetto di fine marzo.

Professionista inadempiente dopo 3 o dopo 6 mesi?– Per quanto “non condividano nel merito l’orientamento espresso dai giudici amministrativi” le Federazioni degli Ordini delle Professioni Sanitarie si sono rivolte al Ministro della Salute Roberto Speranza chiedendo  “con urgenza” l’emanazione di una circolare che dia agli Ordini “un indirizzo univoco e motivato”. Esprimono inoltre  “preoccupazione”  per quella che definiscono “una  intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria”.
Caos normativo e giudiziario– Le Federazioni auspicano chiarezza a beneficio della salute pubblica “tutelata dalla normativa in materia di obbligo vaccinale” e “per il sostentamento dei professionisti obbligati”. Nella circolare che il Presidente della Fnovi ha trasmesso ieri agli Ordini Provinciali si stigmatizza che “i pronunciamenti difformi dei TAR aumentano le già grandi difficoltà nelle quali si trovano ad operare gli Ordini; ne segue la necessità di agire con la massima cautela”.
Adeguamento cautelativo al Tar– Pur non condividendo l’orientamento semestrale, “è intenzione delle scriventi suggerire agli Ordini territoriali di adeguarsi cautelativamente all’indirizzo dei Tar Lombardia sia rispetto ai prossimi provvedimenti da adottare nei confronti dei professionisti sanitari che per quelli già adottati”,

Tratto da Anmvi Oggi

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