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Multe stradali, prescrizione e annullamento

I possibili vizi e le modalità di contestazione

Multe stradali, prescrizione e annullamento

Prima o poi, capita a tutti di ricevere la notifica di una multa, a seguito di una violazione (vera o presunta) del Codice della strada. Ma quando si prescrive? Qualcuno decide di pagare subito per approfittare della riduzione concessa a chi effettua il versamento in tempi brevi. In altri casi, specie se l’importo è elevato o se alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sospensione o la revoca della patente, ci si chiede se ci sia qualcosa da fare per contestare la contravvenzione.

Quando viene commessa una violazione del Codice della strada, la legge prevede che le forze dell’ordine che l’hanno constatata la contestino immediatamente al trasgressore. È quello che accade, ad esempio, con la sosta in area vietata: il vigile urbano che rileva la contravvenzione lascia subito un foglietto con la contestazione sul parabrezza ricorda laleggepertutti.it.

Altre volte, la contestazione immediata non è possibile. Come ad esempio nel caso dell’eccesso di velocità rilevato da una pattuglia tramite autovelox: in questo caso la legge consente che il verbale venga notificato a casa al proprietario del veicolo. In questa ipotesi, occorre controllare il tempo trascorso tra la violazione e la data della notifica: esso non deve superare i 90 giorni, altrimenti si può chiedere l’annullamento della multa.

Controllare il verbale

Una lettura attenta del verbale con il quale viene contestata l’infrazione può aiutare a scoprire dei vizi in esso contenuti, sui quali fondare una contestazione. Ecco quelli più frequenti:

se la contestazione non è stata immediata, occorre che ne siano specificate le ragioni. Non basta un’espressione generica, ma devono essere indicate le circostanze specifiche che hanno impedito alle forze di polizia di contestare subito l’infrazione al trasgressore;

qualora, come spesso avviene, venga contestato un eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, occorre sapere che la presenza dell’apparecchio deve essere preventivamente segnalata agli automobilisti. La mancanza del segnale rende la multa impugnabile. Occorre, inoltre, che l’autovelox venga regolarmente sottoposto ad un controllo annuale, detto taratura. Nel verbale devono essere indicate le caratteristiche tecniche dello strumento e la data della taratura;

se la multa è stata elevata per sosta nelle strisce blu, senza che sia avvenuto il pagamento del relativo ticket, essa è valida soltanto se nelle vicinanze sono presenti anche parcheggi gratuiti, così che gli automobilisti siano in grado si scegliere;

nel verbale devono risultare la data, l’ora, il luogo dell’infrazione e l’indicazione precisa delle norme violate;

occhio anche ai dati del veicolo indicati sul verbale: se essi sono inesatti, la multa può essere annullata;

se si è in grado di dimostrare con certezza che alla data e all’ora dell’infrazione ci si trovava altrove (con il proprio veicolo) è possibile impugnare la contravvenzione.

In presenza di un vizio nel verbale vi sono diverse modalità per chiedere l’annullamento della multa. Vediamo quali sono.

Il ricorso in autotutela

Occorre sapere che, in presenza di una multa da annullare, è possibile proporre un ricorso in autotutela alla stessa autorità che ha contestato l’infrazione (quindi, secondo i casi, vigili urbani, polizia, carabinieri, guardia di finanza). A tale scopo è sufficiente una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale allegare copia di un documento di identità. Si tratta della forma di contestazione più semplice ed economica; essa, tuttavia, è poco efficace. Infatti, è raro che l’organo di polizia che ha rilevato la violazione metta in discussione il proprio operato. Ciò può avvenire solo nei casi in cui l’errore è evidente e non richiede ulteriori accertamenti.

Un esempio può essere il caso della contravvenzione elevata a un veicolo che non appartiene al destinatario del verbale. Un veloce controllo può dare conferma di una simile circostanza e per rendere più agevole la verifica è possibile allegare al ricorso una visura del Pra (Pubblico registro automobilistico), a dimostrazione del fatto che il mezzo è di proprietà di altri.

Il ricorso al Prefetto

Un altro modo per proporre ricorso è quello di rivolgersi al Prefetto chiedendo l’annullamento della multa entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Il ricorso può essere presentato direttamente in Prefettura o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando eventuali documenti che si reputano utili. In alternativa, è possibile inviarlo alla stessa autorità che ha elevato la contravvenzione, che ha il compito di trasmetterlo al Prefetto.

Anche questa impugnazione va fatta soltanto se i vizi del verbale sono evidenti e non richiedono accertamenti complicati o la necessità di interpretare la legge. Infatti, il Prefetto tenderà, spesso, a convalidare l’operato degli organi di polizia, che sono suoi sottoposti.

Questa soluzione presenta comunque alcuni vantaggi, precisamente:

ha un costo minimo, dato dalla spedizione della raccomandata, o addirittura nullo se si presenta in Prefettura di persona;

il Prefetto deve comunicare la propria decisione entro un termine ben preciso a decorrere dalla presentazione del ricorso: 180 giorni se esso è stato presentato all’autorità che ha accertato l’infrazione, 210 giorni se è stato spedito o depositato direttamente in Prefettura. Trascorso questo termine senza che venga comunicato l’esito, il ricorso si intende accolto e la multa annullata.

In caso di rigetto da parte del Prefetto, è possibile giocarsi un’ultima carta: quella del ricorso al Giudice di pace.

Rivolgersi al Giudice di pace

L’ultima delle cinque cose da sapere per farti annullare una multa è la possibilità di proporre ricorso al Giudice di pace. È possibile farlo in due casi:

contro il verbale di contravvenzione, per chiederne l’annullamento;

contro un eventuale provvedimento di rigetto di un ricorso da parte del Prefetto.

Il termine è di 30 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione o del provvedimento prefettizio.

Ricorrere al Giudice di pace è preferibile quando, per arrivare all’annullamento della multa, è necessario ricorrere ad accertamenti complessi, come l’audizione di testimoni o l’interpretazione di norme. Inoltre, il giudice è un organo autonomo rispetto all’autorità che ha accertato la violazione, pertanto è più facile che prenda in considerazione le ragioni dell’automobilista.

La procedura però non è gratuita: bisogna pagare i diritti di cancelleria, che variano secondo l’imposto della multa contestata. Inoltre, anche se non è strettamente necessario rivolgersi a un avvocato, è consigliabile farlo se non si hanno competenze in materia giuridica, con la conseguenza che occorrerà anche tenere conto della parcella del professionista. Se invece si decide di procedere da soli occorre essere sempre presenti alle udienze, il che può comportare un dispendio di tempo e di denaro.

Insomma, il ricorso al Giudice di pace presenta indubbi vantaggi, ma è consigliabile farlo in presenza di multe dall’importo elevato. In caso contrario, il rischio è quello di pagare un importo superiore a quello dovuto per la contravvenzione, e, se si perde la causa, anche di vedersi condannati al pagamento delle spese in favore della controparte.

Prescrizione di una multa

La prescrizione si verifica automaticamente, senza bisogno di una pronuncia del giudice, col semplice decorso del tempo tutte le volte in cui il creditore, durante tale frangente, non eserciti il proprio diritto chiedendo il pagamento oppure avviando le procedure esecutive. Il che, detto in parole povere, significa che se il debitore non riceve alcuna intimazione, diffida o atto esecutivo, può ben considerarsi libero da qualsiasi obbligo. La regola della prescrizione vale anche in tema di multe stradali e di conseguenti cartelle esattoriali qualora la multa stessa non sia stata pagata.

La legge stabilisce che le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni che decorrono da quando il pagamento è dovuto (ossia dopo 30 giorni dalla notifica del verbale).

La multa stradale è una sanzione amministrativa, sicché anch’essa si prescrive dopo 5 anni. È bene tuttavia ricordare che il verbale deve essere comunque notificato entro 90 giorni da quando è stata commessa l’infrazione a pena di decadenza. Anche la cartella esattoriale, emessa a seguito del mancato pagamento della multa stradale, si prescrive in 5 anni, che in questo caso decorrono da quando la cartella stessa è stata notificata.

C’è un ultimo caso da prendere in considerazione: quello di chi, dopo aver ricevuto la multa, abbia fatto ricorso al giudice e abbia perso la causa. In tal caso, l’obbligo del pagamento trova la sua fonte non già nel verbale ma nella sentenza. E tutte le sentenze si prescrivono in 10 anni. Ragion per cui, in tale ipotesi, la prescrizione si raddoppia.

La prescrizione può essere interrotta con un qualsiasi atto di esercizio del credito (ad esempio un sollecito): in tal caso il termine tornerà a decorrere da capo, a partire dal giorno successivo.

Come sapere se una multa è prescritta

Vediamo adesso come fare a sapere se una multa è prescritta. Tutto dipende – come anticipato sopra – dalla fase in cui ci troviamo. Possiamo quindi dire che:

se l’automobilista non ha ricevuto il verbale entro 90 giorni da quando ha commesso l’infrazione (al di là del momento in cui la stessa sia stata verbalizzata), la multa è illegittima. Tuttavia, in questo caso, l’annullamento non è automatico ma richiede la pronuncia di un’autorità, sia essa il Giudice di Pace (con ricorso da promuovere entro 30 giorni), il Prefetto (con ricorso da promuovere entro 60 giorni) o lo stesso organo accertatore che ha emesso il verbale, con richiesta in via di autotutela (si tenga conto che tale ricorso non sospende i termini per presentare opposizione al giudice o al Prefetto);

se l’automobilista ha ricevuto la multa ma, dopo di questa, non gli è stato inviato alcun ulteriore atto, dopo 5 anni la multa è prescritta. La prescrizione, in questo caso, si compie in automatico, senza che necessiti di una pronuncia di un giudice. Quindi l’automobilista potrà limitarsi a non pagare. Chiaramente, però, se dovesse ricevere un sollecito o una cartella, dovrà impugnare tale atto eccependo l’intervenuta prescrizione;

se l’automobilista non ha pagato la multa ma ha ricevuto una cartella esattoriale, questa si prescrive dopo 5 anni dalla notifica. Anche in tale ipotesi la prescrizione è automatica. Ma se l’automobilista riceve successivamente una intimazione di pagamento o un preavviso di fermo amministrativo o un pignoramento, dovrà fare opposizione contro tali atti facendo rilevare l’intervenuta prescrizione del debito.

Potrebbe anche succedere che, alla richiesta di un estratto di ruolo presentata presso l’Agente per la Riscossione Esattoriale, risulti ancora presente una cartella prescritta. In tal caso, però, non si potrà fare null’altro che attendere un eventuale – e a questo punto assai improbabile – atto di recupero del credito impugnando quest’ultimo. Non è cioè possibile presentare ricorso contro l’estratto di ruolo anche se contiene l’indicazione di debiti prescritti o di cartelle mai notificate.

A scanso di equivoci, precisiamo in ultimo che non esiste un registro ove vengano riportate le multe prescritte: spetta all’automobilista fare il calcolo degli anni decorsi per verificare se sono trascorsi i tempi della prescrizione.

 

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