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Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104

In attuazione della Direttiva UE 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019

Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104

In data 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, in attuazione della Direttiva UE 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea. Le disposizioni di tale decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022 e, per i nuovi assunti, entrerà in vigore dal 13 agosto 2022. Pur comprendendo i termini di adozione della direttiva comunitaria, deve considerarsi l’enorme portata dell’introduzione legislativa e il considerevole carico di adempimenti che i datori di lavoro da Voi rappresentati, anche attraverso i Consulenti del Lavoro, devono realizzare. La nostra Associazione ritiene che il lasso temporale concesso per adempiere a tali obblighi sia insufficiente ed intervenga in un periodo in cui le aziende provano a godere del meritato periodo feriale. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha già formulato una specifica nota al Ministero del lavoro evidenziando tutte le criticità della nuova disposizione normativa (nota prot. 0005414/U del 01/08/2022). Pertanto, per evitare di aggiungere ulteriori incombenze alle aziende, che devono affrontare un periodo di crisi senza precedenti, Vi chiediamo di attivarVi per ottenere dagli organi competenti un differimento della vigenza del suddetto decreto dal 30 settembre 2022. In subordine, qualora la prima richiesta non trovi celere accoglimento, Vi invitiamo a chiedere quantomeno che sia stabilito un iniziale periodo transitorio, dal 13 agosto al 30 settembre 2022, durante il quale i datori di lavoro avranno la possibilità di adeguarsi alla nuova normativa senza incorrere in alcun tipo di sanzione. A parere della scrivente Associazione, tale periodo di moratoria rientra nelle facoltà dello Stato italiano. Videnziamo, inoltre, che l’art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, prevede che l’obbligo di informazione venga assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per ciò che riguarda le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro ci chiediamo se il sistema del modello UniLav sarà aggiornato con le nuove disposizioni dal 13 agosto 2022. Sottolineiamo altresì che il d.lgs. n. 104/2022 prevede che “le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica”. Auspichiamo che il Vostro intervento punti a pretendere che il termine di vigenza delle nuove disposizioni sia allineato con quello in cui sarà garantito un modello UniLav aggiornato e con quello in cui sarà messa a disposizione questa banca dati gratuita del Ministero del Lavoro. Se ciò non avverrà, vi saranno motivi aggiuntivi per i quali la data individuata del 13 agosto 2022 non risulta adeguata. Sicuri di trovare massima collaborazione e sostegno, Vi chiediamo un riscontro e un intervento tempestivo

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