Congedi parentali: ecco le nuove regole
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi dopo la nascita
In evidenza
Novità in vigore dal 13 agosto in materia di maternità, paternità e congedo parentale, per conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne. Il padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario) si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi dopo la nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. I giorni di congedo del padre sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo. Il padre deve comunicare in forma scritta (almeno 5 giorni prima) al datore i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio. Anche i periodi indennizzabili del congedo parentale risultano modificati:
– ai genitori, fino al 12° anno (non più fino al 6°anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– i genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi,per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (non più 6 mesi).
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all’8° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Dal 13 agosto 2022, è possibile fruire dei congedi con le nuove regole chiedendoli al datore e presentando la domanda telematica all’INPS solo successivamente, quando l’Istituto avrà aggiornato il sistema. Informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro. L’Inps, con il messaggio n. 3066/22, ha fornito le prime indicazioni per il riconoscimento delle indennità.
Altre Notizie della sezione
Sciopero generale del 29 novembre 2024
26 Novembre 2024La protesta proclamata da Cgil e Uil contro la manovra per il 29 novembre riguarderà tutti i settori pubblici e privati dalla sanità alla scuola ad esclusione del trasporto ferroviario e trasporto merci su rotaia.
Nella manovra, emendamento per retribuzione di specializzandi non medici.
25 Novembre 2024L’emendamento prevede un trattamento economico annuale di almeno 22.700 lordi di base, più una parte variabile, per gli specializzandi di area sanitaria.
Pronta la guida per l’efficienza energetica degli uffici
22 Novembre 2024Da Enea e Assoimmobiliare; rivolta anche ai professionisti.