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Congedi parentali: ecco le nuove regole

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi dopo la nascita

Congedi parentali: ecco le nuove regole

Novità in vigore dal 13 agosto in materia di maternità, paternità e congedo parentale, per conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne. Il padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario) si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi dopo la nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. I giorni di congedo del padre sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo. Il padre deve comunicare in forma scritta (almeno 5 giorni prima) al datore i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio. Anche i periodi indennizzabili del congedo parentale risultano modificati:

– ai genitori, fino al 12° anno (non più fino al 6°anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– i genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi,per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (non più 6 mesi).

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all’8° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Dal 13 agosto 2022, è possibile fruire dei congedi con le nuove regole chiedendoli al datore e presentando la domanda telematica all’INPS solo successivamente, quando l’Istituto avrà aggiornato il sistema. Informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro. L’Inps, con il messaggio n. 3066/22, ha fornito le prime indicazioni per il riconoscimento delle indennità.

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