Cessione bonus edilizi: Circolare Entrate con le nuove regole
Circolare Agenzia Entrate su cessione Bonus Edilizi: esempi di responsabilità, niente vincoli su cessione ai correntisti, istruzioni per ritardi o errori.
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La nuova Circolare 33/202 dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre sulla cessione dei bonus edilizi delinea i confini delle fattispecie di dolo e colpa grave che determinano la responsabilità in solido del cessionario e ripercorre tutte le altre novità introdotte dai primi due decreti Aiuti: cessione del credito ai correntisti, ritardi o errori nelle comunicazioni.
Vediamo i punti principali.
Indice
Responsabilità in solido
Cessione crediti edilizi: ecco quando il Fisco può recuperare le somme
La legge di conversione del decreto Aiuti bis ha previsto la fattispecie della responsabilità in solido fra cedente e acquirente del credito d’imposta, limitata però ai casi di dolo o colpa grave. Quando rileva irregolarità nella fruizione del credito, il Fisco può chiedere la restituzione delle somme indebitamente utilizzate, individuando chi ne è responsabile. Il cessionario è responsabile in solido solo nei casi di:
- dolo (conoscenza o consapevolezza del credito non esistente perchè fittizio o non spettante per altre irregolarità)
- colpa grave (imperizia o mancata diligenza per omessa richiesta, che portano a un indebito vantaggio fiscale).
Esempi: acquisto dei crediti senza la documentazione necessaria, presenza di palese contraddizione nei documenti prodotti dal cedente (come nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
La circolare fornisce una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta.
Cessione ai correntisti
La modifica legislativa ha allargato la possibilità di cessione da parte della banca ai correntisti Partite IVA. Queste nuove disposizioni, chiarisce il Fisco, si applicano anche alle comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate prima dell’entrata in vigore del decreto (16 luglio 2022), indipendentemente dal fatto che la prima operazione di cessione sia avvenuta dopo il 1° maggio 2022.
In pratica, è stato eliminato il paletto in base al quale la cessione ai correntisti era possibile solo se la prima operazione di cessione del credito era intervenuta successivamente al 1° maggio.
Importante: il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca invii tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito, la necessaria diligenza.
Ritardi di comunicazione
Coloro che non hanno inviato la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito entro la scadenza del 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite sulle spese sostenute nel 2020 possono, a determinate condizioni, avvalersi della “remissione in bonis”, inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Comunicazione errata
La circolare contiene poi indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione inviata.
- Se l’errore è formale (ad esempio, sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori) è sufficiente inviare una segnalazione tramite PEC.
- Se l’errore è sostanziale (se incide su elementi essenziali del credito ceduto) è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando l’apposito modello, allegato alla circolare, a una casella Pec dedicata.
Online anche il modello di richiesta per l’annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti. Tutti i dettagli nella Circolare delle Entrate, con tutti i chiarimenti del caso.
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