Superbonus edifici unifamiliari: per il 30% del SAL valgono i lavori eseguiti, non il pagamento
Agenzia delle Entrate: ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Attenzione al chiarimento – importante – contenuto nei meandri della circolare n.33/E/2022 dello scorso 6 ottobre nella specifica parte dedicata alla proroga al 31 dicembre 2022 per le villette unifamiliari, in caso di effettuazione/dimostrazione di almeno il 30% del SAL al 30 settembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti apportato una correzione, rispetto alla prima versione della circolare, inserita nell’ultimo paragrafo “Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari” dedicato alla proroga per gli edifici unifamiliari, le villette a schiera, le case singole, gli edifici unifamiliari all’interno di complessi plurifamiliari ma con accesso autonomo dall’esterno.
Superbonus case unifamiliari: pagamento entro il 31 dicembre, ma 30% dei lavori entro il 30 settembre
A pagina 31 della circolare si evidenzia che, come chiarito con la circolare n. 23/E/2022, il secondo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del DL Rilancio, come modificato, da ultimo, dall’art.14, comma 1, lettera a), del DL Aiuti, prevede, nella formulazione attualmente in vigore, che “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Tradotto: per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
La scelta nel calcolo del 30% del SAL
I contribuenti interessati, continua l’AdE, possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione.
Qualora al 30/9/2022 non siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, la detrazione nella misura del 110 per cento spetta con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (così come stabilito dai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del DL Rilancio).
Essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30% dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Il Fisco porta all’attenzione del ‘lettore’ un esempio numerico per semplificare la questione: nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’art.16 del decreto-legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 90/2013) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro.
Ovviamente, ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270).
Quindi: contano i lavori effettivamente seguiti, non il pagamento.
Cessione del credito e sconto in fattura per ogni singolo SAL: basta l’attestazione del tecnico
Infine, le Entrate ribadiscono che, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 121 del DL 34/2020, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e che, per gli interventi riconducibili al Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori.
Ok per lavori iniziati dal 1° luglio 2022
Infine, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.
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