Sconto fattura e cessione crediti edilizi: opzione entro il 15 ottobre
Scadenza 15 ottobre per la Comunicazione web al Fisco dell'opzione di cessione credito o sconto in fattura sui lavori edilizi agevolati e Superbonus
In evidenza
In scadenza il termine per comunicare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativi ai lavori agevolati con il Superbonus al 110% o con le altre detrazioni edilizie (interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) relativi a spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese 2020: la data ultima di invio è fissata al 15 ottobre (come previsto dall’articolo 10-quater, Dl n. 4/2022.).
Indice
Chi deve effettuare la Comunicazione
La Comunicazione al Fisco
L’adempimento in questione è la comunicazione al Fisco per l’esercizio dell’opzione, prevista dall‘articolo 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020). In base a questa norma, i beneficiari delle detrazioni possono scegliere – invece che utilizzare l’agevolazione in dichiarazione dei redditi – uno sconto in fattura dal fornitore di pari importo, oppure la cessione del relativo credito (anche a una banca).
Questa possibilità è prevista sia per i lavori agevolati con il Superbonus al 110% sia per altre tipologie di interventi su edifici e unità immobiliari: ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche, lavori antisismici, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Chi deve effettuare la Comunicazione
- La Comunicazione per interventi sulle unità immobiliari è inviata da chi rilascia il visto di conformità, mediante canali telematici o servizio web in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare > “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
- La Comunicazione per interventi sulle parti comuni degli edifici può essere inviata:
- a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- b) dall’amministratore del condominio (direttamente o tramite intermediario) oppure, in mancanza di amministratore, da uno dei condòmini a tal fine incaricato previa verifica e validazione dei dati delle asseverazioni e attestazioni nei casi richiesti da parte di chi lo rilascia.
- La comunicazione di cessione credito per rate residue non fruite:
- dal condomino se non è richiesto il visto di conformità;
- da chi rilascia il visto per interventi che danno diritto al Superbonus o che comunque richiedono il visto.
L’invio deve essere eseguito utilizzando l’apposito modello (reso disponibile assieme alle istruzioni) in cui indicare l’importo del credito ceduto o del contributo fruito in forma di sconto.
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