Avvocati, l'omessa o tardiva fatturazione è illecito permanente
L’avvocato ha l’obbligo deontologico di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi (CNF, sentenza n. 106/2022).
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L’avvocato ha l’obbligo deontologico di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi. Così facendo, assolve al dovere di solidarietà e correttezza fiscale, preservando la propria immagine e la credibilità della categoria di appartenenza.
È quanto ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 17 marzo-25 giugno 2022, n. 106 (testo in calce), tornando a pronunciarsi sul tema dell’omessa o tardiva fatturazione da parte degli avvocati.
La pronuncia giunge all’esito del ricorso proposto da un legale, che era stato sanzionato per non aver fatturato tempestivamente i compensi per l’attività svolta e non aver mai notiziato i clienti sul proprio operato, nonostante ripetute richieste.
In seguito all’esposto presentato nei suoi confronti, emergeva infatti che, pur avendo ricevuto diversi acconti, aveva emesso le fatture soltanto molti anni dopo, impedendo così ai clienti di beneficiare delle relative detrazioni fiscali.
L’addebito veniva contestato dal legale, facendo presente che tuttalpiù si sarebbe trattato di ritardata e non di omessa fatturazione, dovuta all’impossibilità di individuare il soggetto a cui effettivamente intestare il documento fiscale.
Il professionista chiedeva inoltre la declaratoria di intervenuta prescrizione, o il proscioglimento per errore scusabile, sostenendo che i pagamenti erano comunque avvenuti nella vigenza della vecchia Legge Professionale, per cui avrebbe dovuto applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ivi previsto.
Il C.N.F. si è mostrato però di tutt’altro avviso.
Sulla scia di quanto già sostenuto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina e rifacendosi alla giurisprudenza, anche recente, sul punto, i giudici hanno ribadito che l’illecito di omessa o tardiva fatturazione ha natura permanente.
La condotta è infatti dilatata nel tempo e si protrae ben oltre il momento offensivo iniziale, per effetto di un atteggiamento volontario che resta inalterato e che il professionista potrebbe far cessare in ogni momento, semplicemente fatturando i compensi all’atto del pagamento.
Trattandosi quindi di illecito che permane fino alla data di emissione delle fatture, e dato che questa era avvenuta dopo l’entrata in vigore della nuova Legge professionale, risultava correttamente applicato il nuovo e più ampio termine di prescrizione ivi previsto.
Le stesse considerazioni sono state riproposte per l’altro capo di incolpazione, trattandosi anche in tal caso di un illecito permanente.
E a nulla sono valse le doglianze del professionista, che osservava mancassero gli elementi costitutivi in entrambi gli illeciti: non era infatti in discussione la condotta ma tuttalpiù l’elemento soggettivo in termini di dolo o colpa e in ogni caso – osservano i giudici – è sufficiente la mera volontarietà di compiere l’atto deontologicamente scorretto, come accaduto nel caso di specie.
Confermata, dunque, la sanzione dell’avvertimento precedentemente inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.
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