Energia e contratti illeciti. L'Antitrust avvia istruttorie
Sono tante le segnalazioni di gestori energetici che cercano di modificare unilaterlamente i contratti nonostante la legge non lo consenta fino al prossimo 30 aprile.
In evidenza
È evidente che l’impunità diffusa e la distrazione degli utenti sono stimolo per questi gestori a violare la legge: magari qualche volta incappano nei rigori delle norme, ma le eventuali sanzioni a cui sarebbero assoggettati sono quasi sempre inferiori al business che ricavano da questi illeciti.
Questa situazione ha portato Antitrust ad aprire quattro istruttorie (1). Iberdola e E.On dovranno da subito applicare le originarie condizioni di offerta e consentire di ritornare alle originarie condizioni; Dolomiti e Iren sospendere le illegittime comunicazioni di modifica delle condizioni economiche di offerta.
Ma questo non creerà sufficienti timori perché tutti gli altri gestori, inclusi i big del settore, facciano altrettanti, sono davvero troppe le persone che segnalano ad Aduc, una punta di iceberg.
Di seguito, un vademecum per comprendere se la modifica imposta dal gestore è legittima, e le indicazioni su come procedere.
Caso 1. violazione di legge
Ho un contratto a prezzo fisso, il gestore mi ha comunicato che dal 1 settembre 2022 in ragione della situazione economica, geopolitica, del mercato ecc.ecc.:
– trasforma il mio contratto da fisso a variabile
– Oppure aumenta il prezzo fisso stabilito nel contratto
È una condotta illegittima. L’utente deve inviare segnalazione ad antitrust ed Arera; contestare al gestore quanto accaduto con raccomandata A/R o pec (2) chiedendo che venga applicato il prezzo previsto dal contratto. Se la risposta del gestore non soddisfa o non c’è, occorrerà presentare una istanza di conciliazione all’ARERA. (3)
Nel frattempo, per evitare pretestuosi distacchi per morosità, suggeriamo comunque di pagare le bollette nell’importo richiesto chiedendo il rimborso del maggior importo pagato, consapevoli che, qualora il gestore nel frattempo fallisca, rischiamo di non riuscire a recuperare il nostro rimborso (ipotizziamo che una insinuazione al passivo avrebbe poca possibilità di successo concreto).
Caso 2. rinnovo di contratto in scadenza
Se il contratto è a tempo (annuale, biennale, ecc.) ed è scaduto o in scadenza, è lecito per il gestore stabilire un nuovo prezzo per il rinnovo. In questo caso quindi non c’è violazione di legge.
Caso 3. prezzi o sconti a tempo determinato
Se il contratto originario prevede modifiche di prezzo, decorso un determinato periodo (ad esempio, sconto per i primi 12 mesi, passaggio dal fisso al variabile decorsi 12 mesi ecc.), non si tratta di una modifica unilaterale ma di una naturale evoluzione nell’esecuzione del contratto. Quindi il nuovo prezzo è lecito e non vi è violazione di legge.
Caso 4. proposta di rinegoziazione del contratto
Il gestore ci scrive, invoca la forza maggiore dovuta dalle contingenze e ci propone un nuovo contratto a prezzo superiore. NON bisogna firmare, perchè in questo modo si stipulerebbe un nuovo contratto (pienamente lecito) e non si tratterebbe di una modifica di condizioni economiche (vietata dalla legge).
Caso 5. uso improprio della risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta/eccessiva onerosita’ sopravvenuta
Il gestore ci scrive, invoca l’eccessiva onerosità del contratto dovuta dalle contingenze e ci propone un nuovo contratto a prezzo superiore, in caso di mancata accettazione comunica che risolverà il contratto per eccessiva onerosità attivando la fornitura di ultima istanza.
Si tratta di un comportamento illegittimo poiché la risoluzione per eccessiva onerosità deve essere concordata con il cliente o disposta da un giudice. Escludendo il caso dell’accordo con il cliente, significa che il gestore dovrebbe (continuando nel frattempo ad erogare gas/elettricità) iniziare una causa civile contro l’utente, chiedendo al giudice di accertare che il contratto è diventato eccessivamente oneroso e quindi di risolverlo. Solo in caso di sentenza favorevole il contratto sarà risolto, non prima. In questi casi, l’utente deve diffidare il gestore a proseguire l’erogazione, a non attivare il servizio di ultima istanza e segnalare l’accaduto ad Arera e Antitrust.
Caso 6. uso improprio del recesso
Il gestore ci comunica il suo recesso dal contratto. Occorre ricordare che il gestore può recedere dal contratto, se le clausole del contratto stesso prevedono questa possibilità, con un periodo di preavviso indicato nel contratto e mai inferiore a sei mesi.
In caso di recesso immediato, segnalare ad Arera e Antitrust e chiedere al gestore il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (4).
1 – https://www.aduc.it/notizia/energia+modifica+illecita+contratti+istruttoria_139178.php
2 – https://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
3 – https://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php
4 – https://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
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