Anno: XXV - Numero 216    
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Assemblea e provvedimenti dell’amministratore

Può capitare che nell’esercizio delle sue attribuzioni l’amministratore venga a trovarsi in conflitto con un condòmino

Assemblea e provvedimenti dell’amministratore

 

Può capitare che nell’esercizio delle sue attribuzioni l’amministratore venga a trovarsi in conflitto con un condòmino, il quale, verbalmente o per iscritto, reclami l’illegittimità o l’inopportunità di una decisione assunta dallo stesso amministratore.

La materia trova la sua disciplina nell’art. 1133 cod. civ. Si tratta di norma, non toccata dalla legge di riforma, in base alla quale contro “i provvedimenti presi dall’amministratore” nell’ambito dei suoi poteri (provvedimenti che la disposizione in questione precisa essere “obbligatori per i condòmini”) “è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137 cod. civ.”.

Sul punto è stato osservato come, dalla formulazione di tale disposizione, discenda che, di fronte al reclamo del singolo condòmino, all’amministratore si pongano tre alternative: accantonare il provvedimento, ponendo così fine alla questione; sospenderlo, lasciando all’assemblea la decisione; mantenerlo, con l’obbligo però, in questo caso, di porre la questione all’ordine del giorno dell’assemblea, dato che differentemente priverebbe il condòmino interessato di un suo diritto (cfr. F. Tamborrino, Come si amministra un condominio, ed. Il Sole 24Ore, 2004, 163). Ciò, tenendo comunque presente un aspetto fondamentale: un condòmino, il quale si ritenga leso da un provvedimento assunto dall’amministratore, non è tenuto ad esperire il ricorso all’assemblea prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria. In tal senso si è espressa la Cassazione, in passato, con la sentenza n. 960 dell’8.3.’77, e, più recentemente, con la pronuncia n. 13689 del 22.6.’11.

Per quanto attiene alla maggioranza necessaria purchè l’assemblea possa validamente deliberare in merito al ricorso contro l’operato dell’amministratore, la normativa non stabilisce particolari quorum né per la volontà dell’assemblea né per la votazione. Deve quindi ritenersi che anzi si debbano adottare i normali quorum di carattere generale.

 

 

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