Associazione tra avvocati solo tra persone fisiche, non enti collettivi
Le associazioni professionali (ex art. 4 legge 247/2012) possono essere partecipate esclusivamente da avvocati persone fisiche e non già da enti collettivi, benché costituiti tra avvocati
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Un’associazione tra avvocati e commercialisti, composta da altre due associazioni, chiede al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente di essere iscritta nella sezione speciale dell’albo, ma la richiesta viene rigettata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza 25 giugno 2022 n. 110 conferma il provvedimento di rigetto del Coa e sottolinea come le associazioni professionali previste dalla legge professionale forense (art. 4 legge 247/2012) possano essere partecipate esclusivamente da avvocati persone fisiche e non già da enti collettivi, benché costituiti tra avvocati. Fermo restando che le associazioni professionali composte da altre associazioni sono perfettamente lecite ma non possono essere iscritte nella sezione speciale dell’albo (ex art. 15 c. 1 lett. l) legge 247/2012).
Il Consiglio Nazionale Forense con il parere 18/2021 ha risposto al quesito sollevato da un Consiglio dell’Ordine, il quale chiedeva se un’associazione tra professionisti potesse fare parte di una società tra avvocati (S.T.A.).
Un’associazione tra professionisti non può partecipare ad una S.T.A. (società tra avvocati), in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, in quanto il requisito soggettivo prescritto all’art. 4 bis c. 2, lett. a), legge 247/2012 prevede espressamente che “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”. Il Cnf ha risposto negativamente al quesito:
«[…] si deve ritenere che non è ammissibile che in una società tra avvocati, costituita ai sensi dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, una associazione professionale costituita ai sensi dell’art. 1 l. n. 1815/1939, una associazione professionale tra avvocati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 247/2012, oppure una associazione multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti»
Conclusioni: no ad associazioni composte da altre associazioni
Il Consiglio Nazionale Forense sottolinea come la legge 247/2012 preveda molteplici forme di esercizio della professione:
individuale,
partecipazione ad associazioni tra avvocati (art. 4),
partecipazione societaria (art. 4 bis).
L’art. 4 legge professionale forense dispone espressamente che l’associazione debba essere “tra avvocati”. È prevista la possibilità che si associno altri professionisti ma l’indicazione dell’attività forense è subordinata alla presenza di almeno un avvocato iscritto all’albo.
Il Cnf ritiene che la decisione del Coa sia corretta alla luce dell’interpretazione del dettato normativo e conferma il provvedimento reiettivo.
In conclusione:
alle associazioni professionali ex art. 4 legge cit. possono partecipare solo persone fisiche,
“quando la legge ha previsto la possibilità di una partecipazione detenuta da soggetto diverso dai professionisti (all’art. 4 bis) ha contemplato ben precisi limiti”;
“la contemporanea presenza di avvocati e associazioni è stata espressamente prevista dal comma 8 dell’art. 4 per l’associazione in partecipazione come altra fattispecie”
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