L'incarico gratuito del comune è vietato se non c'è una gara pubblica
Anac: un comune non può far predisporre a un professionista esterno il progetto e la documentazione necessaria alla partecipazione a un bando senza indire una procedura ad evidenza pubblica e senza prevedere un adeguato compenso.
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L’equo compenso nelle gare pubbliche è tutelato dal Codice Appalti e anche dalla legge delega che andrà a modificarne i contenuti – e che ci si attende venga tradotta in nuovo testo definitivo entro il 31 marzo 2023 -, ma ci sono anche casi nei quali un comune può beneficiare di un incarico gratuito di un professionista, a determinate condizioni.
Incarico gratuito al professionista tecnico senza bando di gara: non si può
Queste condizioni non sono state rispettate da un comune abruzzese, che ha vinto un bando con fondi PNRR per la rigenerazione dei borghi abbandonati, usufruendo del servizio di progettazione di un architetto pagato 100 euro (rimborso spese forfettario) e senza effettuare una selezione applicando le regole dell’evidenza pubblica.
E’ un modus operandi scorretto, contrario a quanto stabilisce il Codice Appalti, e lo evidenzia l’ANAC che, sul caso, è intervenuta con un atto del presidente del 2 novembre scorso, dove si evidenzia che un comune non può far predisporre a un professionista esterno il progetto e la documentazione necessaria alla partecipazione a un bando senza fare una procedura ad evidenza pubblica e senza prevedere un adeguato compenso. E questo – si badi bene – nemmeno se il professionista si offre a titolo gratuito.
Prestazione gratuita dell’architetto: violazione dei principi dell’equo consenso e non solo
L’ANAC, esaminando la documentazione, ha sottolineato che le irregolarità sono svariate.
In merito all’architetto che aveva ‘lavorato gratis’ redigendo i documenti coi quali il comune ha poi partecipato al bando, peraltro ‘vincendolo’, il sindaco del comune si è ‘giustificato’ sostenendo che il professionista non aveva alcun contratto di consulenza con l’amministrazione comunale ma che, a causa della carenza di organico e della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione delle opere pubbliche e vista la disponibilità dell’architetto, è stata necessaria la sua collaborazione con un riconoscimento di un rimborso spese forfettario per 100 euro.
Prestazione gratuita del professionista nei contratti pubblici: si può fare, ma…
L’ANAC ha ricordato le attuali regole del gioco, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato secondo la quale la prestazione gratuita è lecita e possibile e che il ‘ritorno’ per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità), ma in tal senso la PA non può scegliersi il collaboratore.
Serve, cioè, una selezione tramite procedura di gara anche per accettare una prestazione gratuita, altrimenti si viola anche il principio di concorrenza.
In questo ‘appalto’, peraltro, l’amministrazione deve fissare preventivamente il compenso al quale il concorrente potrà, se consentito dal bando, eventualmente rinunciare, offrendo gratuitamente la propria prestazione.
Cosa dice il ‘nuovo’ Codice Appalti?
A sostegno dei suoi rilievi, infine, l’ANAC evidenzia anche che la legge delega di riforma del codice appalti, approvata a giugno 2022, ha stabilito che la nuova disciplina sui contratti pubblici debba prevedere il “divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione” proprio per evitare eventuali abusi e applicazioni distorte del principio dell’equo compenso.
Concorrenza par condicio ed equo compenso: tre violazioni
In conclusione, il comune qui ha fruito di un servizio di architettura non rispettando i principi della concorrenza e par condicio (perché non ha effettuato una selezione) e dell’equo compenso (perché ha fruito del servizio gratis).
Insomma: lavorare gratis, per il pubblico, è previsto dalla legge, ma servono una certa forma e una motivazione adeguata. Altrimenti non si può…
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