Notai. Rivedere le sanzioni nel testo sulle Pmi transfrontaliere
Per le verifiche sì all'ausilio di esperti e di altri professionisti
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Il Consiglio nazionale del Notariato, ascoltati ieri pomeriggio nelle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, a proposito dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva Ue 2019/2121 che modifica la Direttiva Ue 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, indica la necessità di apportare due correzioni al testo.
In particolare, i professionisti, che “condividono in pieno la ‘ratio’ e l’impostazione del documento”, ricordano come il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre scorso “rafforza la funzione di controllo affidata al notaio, la arricchisce di nuovi contenuti e la collega a nuovi obiettivi: al tradizionale e consolidato controllo di legalità “documentale” si aggiunge un controllo “anti-abuso”, che coinvolge anche valutazioni di merito alle quali il notaio è chiamato e che può compiere grazie all’ausilio non solo di documenti, ma anche di pareri e relazioni di altri professionisti”.
Tuttavia, si sollecita una modifica per “chiarire il quadro normativo di riferimento in relazione alle sanzioni applicabili al notaio quale autorità competente”, giacché il testo “lascia aperti margini di interpretazione”, mentre occorrerebbe indicare “in modo più preciso quali siano le disposizioni la cui violazione comporta responsabilità per l’autorità competente”. Riguardo, poi, alle verifiche, si propone di permettere al notaio di “chiedere l’ausilio di esperti e altri professionisti”, perché ciò consentirebbe “una disamina più qualificata delle questioni in materia di diritto tributario, di antiriciclaggio e di diritto del lavoro connesse all’operazione societaria”, nonché di “avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”
Un generale plauso sullo schema di decreto legislativo sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere invece da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti.
“Perplessità” vengono, invece, espresse dai professionisti sulle valutazioni delle certificazioni esibite per ottenere il certificato preliminare dell’operazione transfrontaliera: “Crediamo che questa operazione possa essere svolta anche dai professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e non solo dai revisori legali, come attualmente previsto”, si legge in una nota.
Difatti, si indica ancora, “sarebbe auspicabile che lo schema di decreto legislativo possa venir modificato prevedendo che la relazione giurata da allegare al certificato preliminare sia rilasciata da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in alternativa al revisore legale”. E ciò perché, secondo Moro, “l’iscrizione all’Albo professionale contribuisce a favorire la nomina di un “esperto” adeguatamente indipendente, tenuto conto, sia degli stringenti obblighi deontologici alla cui osservanza è tenuto il professionista, sia dei rilevanti poteri disciplinari riconosciuti agli Ordini che curano la tenuta degli albi professionali”, si legge, in chiusura.
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