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Riforma processo civile, gli avvocati alla prova delle nuove strategie

Dal 1° marzo. Pochi giorni dopo il debutto, i legali guardano alle opportunità aperte per i procedimenti di primo grado, le cause di lavoro e di famiglia

Riforma processo civile, gli avvocati alla prova delle nuove strategie

Gli avvocati sono pronti a usare le procedure e gli strumenti introdotti dalla riforma civile. E, a pochi giorni dall’entrata in vigore, guardano alle opportunità aperte nei diversi ambiti dagli interventi pensati per ridurre i tempi dei processi del 40% entro giugno 2026: dal primo grado alle cause di lavoro, al rito unico in materia di persone, i minorenni e le famiglie. La quasi totalità della riforma ha infatti appena debuttato: si applica ai processi instaurati dal 1° marzo scorso, con un anticipo di quattro mesi, deciso con la legge di Bilancio, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2023.

Restano anche vari punti interrogativi, legati perlopiù alla declinazione pratica delle misure negli uffici, alle prese con i procedimenti in corso, che proseguono con le vecchie regole, e per ora rafforzati (a tempo) solo dagli addetti all’ufficio per il processo.

Tra le novità principali c’è la riforma della fase introduttiva e di trattazione del processo di primo grado. «L’anticipazione delle memorie e la riduzione dei tempi del deposito impongono di avere subito chiaro il quadro di prove e documenti per istruire il caso», spiega Sara Biglieri, partner di Dentons. Ora lo scambio tra le parti delle tre memorie istruttorie avviene infatti prima dell’udienza di comparizione e con termini più stretti, mentre in precedenza avveniva dopo la prima udienza. Il primo effetto è che «noi avvocati dobbiamo educare i clienti a fornirci tutte le prove in tempi brevi. Inoltre, le parti devono partecipare di persona per essere interrogate sui fatti di causa dal giudice che poi tenta la conciliazione. È un passaggio nuovo a cui occorre preparare i clienti».

«I nuovi termini sono a favore dell’attore – incalza Luca Pescatore, partner di Baker McKenzie –, mentre il convenuto deve reagire in tempi molto stretti». Infatti, tra la notificazione dell’atto di citazione e la prima udienza devono decorrere almeno 120 giorni, contro i 90 della precedente disciplina, ma il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza (contro i 20 giorni delle vecchie norme). «Chi riceve una citazione deve rivolgersi subito al legale. E i team difensivi devono essere ben strutturati e agire rapidamente», continua Pescatore. «Tra le novità c’è anche la possibilità per il giudice di emettere, se la domanda è fondata, un’ordinanza di accoglimento. È un provvedimento reclamabile, ma è bene che i difensori del convenuto siano convincenti. Le premesse per accelerare le decisioni ci sono, tanto che abbiamo deciso di aspettare il debutto della riforma per notificare un atto di citazione a cui stavamo lavorando».

Novità anche per la forma degli atti: «Atto di citazione e comparsa di risposta devono andare dritti al punto – osserva Antonio Satalino, partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici – e rispettare il principio di chiarezza e specificità, ora recepito nel Codice di procedura civile. Anzi, sembrerebbe si vada verso schemi informatici degli atti giudiziari, da definire con decreto dal ministro della Giustizia. Vedremo, ma se una schematizzazione potrebbe avere senso per atti standard come i ricorsi per decreto ingiuntivo, mi pare difficile per quelli più articolati». Per Satalino «è apprezzabile il nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Cassazione dal giudice di merito: può evitare di alimentare giudizi inutili. La riforma contiene istituti interessanti, ma la loro efficacia nel ridurre i tempi dipenderà dall’applicazione pratica e dall’efficienza degli uffici».

Il nuovo rito può sveltire i processi, secondo Miriam Zulli, socia dello studio legale Nervi e Zulli di Roma, anche perché «impone al giudice di studiare le carte da subito: entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto deve fare le verifiche preliminari, tra cui quella sulla regolarità del contraddittorio, che con la vecchia disciplina si fanno in udienza. D’altra parte, per le difese può essere difficile rispettare i termini più stretti, soprattutto nei processi con tante parti. Sarebbe stata preferibile una maggiore flessibilità».

Il contenzioso di lavoro, dal 1° marzo, si può chiudere anche con la negoziazione assistita. «È uno strumento che aspettavamo da tempo e che utilizzeremo senz’altro – assicura Ornella Patané, socia di Toffoletto De Luca Tamajo –. Ora potremo sottoscrivere gli accordi tra lavoratori e datori con la certificazione dell’avvocato, senza passare dalla commissione di conciliazione». In studio, prosegue Patané, «prima dell’entrata in vigore della riforma è stato aggiornato il sistema gestionale, modificati i modelli e tutti gli avvocati sono stati formati, anche per la procedura delle conciliazioni sottoscritte in via telematica».

In tema di processo di famiglia, «la novità più importante è il rito unico, che già nel nome fa riferimento alle “famiglie”, per includere tutti i nuclei – commenta Paola Lovati, avvocato minorile a Milano e già componente del Consiglio dell’Ordine –. Negli atti del nuovo giudizio devono essere indicati in modo completo e trasparente gli elementi di fatto e di diritto e i mezzi di prova, per sveltire i tempi a tutela dei minori. Si tratta in buona parte di standard che a Milano già applichiamo perché regolati dalle linee guida per la redazione degli atti di famiglia elaborate nel 2019 con il Tribunale e la Corte d’appello; ora è stato aperto un tavolo per aggiornarle».

«Il procedimento unico è una semplificazione: con le norme precedenti non era facile capire a quale giudice rivolgersi e quale rito applicare», ragiona Monica Cannatà, avvocata a Pavia. «E nel 2024 – continua – è prevista l’introduzione di un tribunale unico e specializzato. È una semplificazione anche la possibilità di presentare un solo ricorso per chiedere separazione e divorzio. Io già da tempo deposito la domanda di divorzio prima di chiudere la separazione e il tribunale rimette allo stesso giudice i procedimenti, che però restano separati. Ora avremo un unico procedimento e una sola sentenza. Le novità sono tante: se attuate, sveltiranno senz’altro i tempi».

Fonte Il Sole 24 Ore

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