Il divieto di patto di quota lite riguarda anche l’attività stragiudiziale
È consentito collegare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto, ma non al risultato. La violazione è punita con la sospensione dall’attività professionale
In evidenza
Un avvocato conclude con il cliente un accordo sul compenso relativamente ad una pratica risarcitoria per sinistro stradale. La professionista chiede come corrispettivo: 1) quanto liquidato dall’assicurazione a titolo di spese legali 2) e il 10% sull’importo che verrà ottenuto dall’uomo a titolo di risarcimento.
Il cliente agisce in giudizio per far accertare la nullità del patto sul compenso e presenta un esposto disciplinare contro il legale, ma successivamente, vi rinuncia. La professionista viene sanzionata con la sospensione dall’esercizio dell’attività per due mesi.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 206 del 09 novembre 2022 (testo in calce), conferma la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina e si sofferma sui principi relativi alla determinazione del compenso dell’avvocato. Innanzitutto, viene precisato che la rinuncia all’esposto non rileva sotto il profilo del procedimento disciplinare, infatti, l’attività disciplinare è officiosa e non negoziabile. Secondariamente, i giudici disciplinari ricordano che è consentito legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto, ma non al risultato. Inoltre, è possibile pattuire il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione (art. 13 c. 3 legge 242/2012), mentre è vietata la percentuale sul risultato. In buona sostanza, la percentuale deve essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non al risultato. Ciò vale sia per l’attività giudiziale che stragiudiziale.
Infine, viene ribadito che costituisce illecito disciplinare richiedere un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta. Nel caso di specie, il legale aveva chiesto un compenso 6 volte superiore rispetto ai parametri di riferimento.
Altre Notizie della sezione
“No amore – oltre il tunnel”
19 Novembre 2024Al Cnf la premiazione del festival di cortometraggi contro la violenza sulle donne, in vista del 25 novembre.
Approvare l’emendamento “Fondo praticanti”
19 Novembre 2024L’Aiga rilancia l’emendamento Faraone che prevede un fondo per i compensi dei praticanti avvocati pari a 400 euro mensili.
L’Avvocatura milanese degli ultimi 150 anni si racconta.
18 Novembre 2024Fino al 22 novembre sono tre eventi e una Mostra a scandire la celebrazione dei 150 anni dall’istituzione degli Ordini Forensi ideati e realizzati dall’Ordine degli Avvocati di Milano.