Equo compenso: cosa cambia per i professionisti con la nuova legge?
Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma Massimo Cerri commenta la nuova legge sull'Equo Compenso: "Finalmente noi professionisti siamo tutelati, ma questo testo è un punto di partenza, non di arrivo"..
L’Equo Compenso va esteso a tutti i committenti
Cosa si intende per “Equo Compenso” per un professionista? In quali casi si applica?
La legge n. 49 del 21 aprile 2023, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, che entrerà in vigore dal prossimo 20 maggio, rappresenta un importante traguardo per i professionisti, di cui l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si fregia di esserne stato uno dei promotori. È dal 2017, con la presidenza dell’Ing. Carla Cappiello, che l’Ordine di Roma ha portato avanti questa battaglia a favore di tutto il mondo delle professioni, non solo di quelle tecniche.
Per “equo compenso” ci si riferisce a un corrispettivo che deve essere relazionato alla quantità di lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e, pertanto, conforme ai compensi previsti per: gli avvocati (DM 147/2022); i professionisti iscritti agli ordini e collegi (DM 140/2012); i professionisti non iscritti a ordini o collegi di cui L. n. 4/2013.
La legge trova la sua applicazione nei rapporti professionali riguardanti la prestazione d’opera intellettuale, ex art 2230 C.C., regolati da convenzioni ed aventi per oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di: imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie; imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno più di cinquanta dipendenti e hanno avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro; Pubblica Amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il Legislatore ha posto, con l’obiettivo di tutelare i professionisti nei confronti dei “poteri forti”, dei punti fermi in tema di tariffe. L’articolo 12 della legge abroga la norma (articolo 2, comma 1, del DL 223/2006) che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti. C’è il ritorno delle tariffe obbligatorie.
Quali sono attualmente i Parametri ministeriali di riferimento?
Per tutte le professioni ordinistiche, tranne che per gli avvocati, i valori di riferimento sono quelli dati dal DM 140/2012, che sono attualmente utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle di commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni tecniche, attuari e assistenti sociali. L’unica professione ad avere dei parametri aggiornati è quella degli avvocati (DM 147/2022) .
Alcuni ordini professionali stanno già elaborando dei parametri, che secondo la nuova legge dovranno essere rivisti ogni due anni su proposta dei consigli nazionali o dei collegi professionali.
In base all’articolo 6 della norma i parametri, però, possono non essere presi in considerazione nel caso in cui le imprese adottino modelli standard di convenzione stabiliti con i consigli zazionali degli ordini o con i collegi professionali.
Per inciso, per le professioni non ordinistiche regolamentate dalla Legge 4/201 prevede che i parametri saranno stabiliti da un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e da attualizzare con cadenza biennale.
Equo compenso delle prestazioni professionali in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità
In virtù di quanto previsto dalla legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali approdata in Gazzetta Ufficiale, se i professionisti accetteranno compensi non conformi ai DM Parametri potranno essere sanzionati da Ordini e Collegi professionali.
Come si determinano i compensi?
Gli onorari saranno calcolati in base a più elementi come l’urgenza, l’importanza, la difficoltà del lavoro svolto, i risultati raggiunti.
Il testo disciplina anche la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri. Può spiegarci meglio cosa accadrà nella pratica?
La legge, come già detto, prevede la nullità delle clausole che non rispettano un compenso equo e proporzionato per l’opera svolta. Sono nulli anche i patti che vietano al professionista di chiedere acconti nel corso della prestazione o che obbligano l’anticipo di spese. Sono nulle le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di non riportare in forma scritta gli elementi essenziali dell’accordo, di pretendere dal professionista prestazioni aggiuntive senza compenso, di conferire il pagamento oltre i 60 giorni dalla ricezione della fattura.
Non possono essere inserite clausole contrattuali che prevedono prestazioni gratuite, clausole “salvo buon fine”, prestazioni retribuite a scalare, obblighi di utilizzo a pagamento dei software dei committenti.
È bene precisare che la nullità della clausole non comporta la nullità del contratto.
Riassumendo, non si possono più offrire prestazioni al ribasso.
Con questa legge ci sono novità anche per gli ordini e i collegi professionali. Quali sono queste novità? Cosa dovranno fare in particolare?
Il professionista potrà ricorrere all’azione monitoria (art. 633 e ss. c.p.c) e dei rimedi previsti dall’art. 14 DLgs n. 150/2022, per far valere il suo diritto di credito. Il parere di congruità dell’ordine o del collegio professionale sul compenso o sugli onorari costituirà titolo esecutivo, se il debitore non si oppone entro 40 giorni.
Ordini e collegi potranno adottare eventualmente disposizioni deontologiche sanzionatorie atte a disciplinare la violazione da parte del professionista dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione. Inoltre, gli ordini potranno siglare convenzioni con le imprese definendo compensi standard.
Presso il Ministero della Giustizia sarà istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, cui parteciperà un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali. L’Osservatorio esprimerà pareri sulle norme che regolano la determinazione dell’equo compenso e segnalerà al Ministero della Giustizia le condotte, le prassi applicative e interpretative in contrasto con le norme sull’equo compenso e sulla tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
Cosa ci dice sulla prescrizione e sul foro competente?
La legge sancisce che il diritto del professionista al pagamento del compenso si prescriva a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente. È anche uniformato il regime della responsabilità professionale. È stato stabilito che l’azione per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal professionista si prescrive a decorrere dal giorno del compimento della prestazione.
In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il consiglio di appartenenza (articolo 9) potranno rivolgersi al Tribunale civile, che utilizzerà i nuovi tariffari quali parametri di riferimento (articoli 3 e 4).
Come si intreccerà questa legge con il nuovo Codice Appalti in materia in materia di prestazioni professionali gratuite?
Questa sicuramente è una domanda complessa. La sentenza 0744/2021 del Consiglio di Stato del 10 novembre del 2021 ha lasciato uno spiraglio ai bandi gratuiti, al di là di qualsiasi norma sull’equo compenso. Il Cds, replicando quanto già espresso dal Tar Lazio (sentenza n. 03015/2019), aveva sancito che l’equo compenso è applicabile solo quando è previsto un corrispettivo per l’attività svolta. Nel caso in cui lo stesso non sia stabilito dall’inizio, la norma non trova applicazione. Si spera che un correttivo possa giungere con il Nuovo Codice degli Appalti (dlgs 36/2023), che entrerà in vigore il prossimo luglio, in cui si afferma che “le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente”. Questo, però, “salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. Pertanto, è auspicabile una revisione del nuovo Codice prima della sua entrata in vigore.
Cosa manca nella legge?
Questa legge è sicuramente una conquista per tutti noi professionisti, poiché prende il considerazione il nostro valore professionale e inizia a darci delle tutele. Ritengo che si tratti di un punto di partenza e non di arrivo. Infatti, l’equo compenso va esteso a tutti i committenti.
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