PARTE LA RIFORMA NORDIO
Il disegno di legge che il ministro della Giustizia proporrà in Consiglio dei ministri è diviso in 8 punti e contiene modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario
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Un solo disegno di legge, 8 articoli. Obiettivo, più garanzie per chi è sottoposto a indagini. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, propone al Consiglio dei Ministri un ddl con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Il testo contiene anche un’interpretazione autentica sui requisiti di età massima per i giudici popolari delle Corti d’Assise.
Punto di partenza i dati: a fronte di migliaia di iscrizioni nel registro degli indagati, sono pochissime le condanne. Nel 2021, sono state 4.745 le iscrizioni nel registro degli indagati; 18 le condanne in primo grado. Nonostante ripetuti interventi normativi (1990, 1997, 2012 e 2020), è rimasto lo squilibrio tra iscrizioni e decisioni di merito. Il rischio di un’indagine ha alimentato, all’interno della pubblica amministrazione, la “burocrazia del non fare” o la paura della firma.
Una seconda tranche della riforma della giustizia dovrebbe arrivare – come annunciato in Parlamento dallo stesso Guardasigilli – entro la fine dell’anno. Nel medio-lungo termine è prevista invece la riforma del Consiglio superiore della magistratura e la separazione delle carriere: si tratta di riforme più complesse e che prevedono modifiche alla Costituzione.
Nella bozza del ddl al vaglio del preconsiglio, in tutto otto articoli, c’è la cancellazione dell’abuso d’ufficio, le modifiche al traffico di influenze illecite, la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni a tutela dei terzi non coinvolti nelle indagini e sulla custodia cautelare, limiti alla possibilità per i pm di ricorrere in appello.
L’obiettivo, più volte enunciata da Nordio, è quello aumentare le garanzie per chi è sottoposto a indagini.
Abuso d’ufficio: Uno degli interventi più attesi è l’abrogazione dell’abuso d’ufficio. E’ una delle prime riforme annunciate dal ministro Nordio convinto che il reato sia causa della cosiddetta ‘paura della firma’ che blocca l’attività dei sindaci. A fronte di migliaia di iscrizioni nel registro degli indagati, pochissime le condanne. Nel 2021, le iscrizioni sono state 4.745 le iscrizioni e 18 le condanne in primo grado evidenziando, quindi, una anomalia e uno squilibrio tra il numero delle iscrizioni e le sentenze.
Traffico influenze: Il ddl interviene anche sul traffico di influenze illecite, che viene limitato a condotte particolarmente gravi, con aumento delle pene previste, che vanno da un anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi, e con la previsione di non punibilità se l’autore collabora con la giustizia.
Intercettazioni: Con la cancellazione dell’abuso d’ufficio altro punto della riforma Nordio riguarda i limiti alla pubblicazione delle intercettazioni, e la tutela dei terzi non coinvolti nelle indagini. La pubblicazione è infatti possibile solo quando il contenuto intercettato finisca agli atti del processo e il giudice è tenuto a stralciare, oltre ai dati personali sensibili, anche quelli relativi a soggetti diversi dalle parti, a meno che non siano rilevanti per le indagini. Nella bozza del ddl, infatti, “il divieto di pubblicazione cada solo allorquando il contenuto intercettato sia ‘riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento’”. E inoltre “non può essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti o e dai loro difensori”.
Avviso di garanzia: Nel primo ‘pacchetto’ di riforme sono previste anche modifiche all’avviso di garanzia: dovrà obbligatoriamente contenere una “descrizione sommaria del fatto”, oggi non prevista. E la notificazione dovrà avvenire “con modalità che tutelino l’indagato da ogni conseguenza impropria”. Pur essendo posta a tutela della persona sottoposta alle indagini, l’informazione di garanzia si è spesso trasformata nell’esposizione dell’indagato alla notorietà mediatica, con “effetti stigmatizzanti”. Di qui l’intervento esteso anche alle modalità di consegna: nel ribadire la regola generale secondo cui la consegna dell’atto anche quando effettuata a persona diversa del destinatario dev’essere effettuata con modalità tali da garantire la riservatezza di quest’ultimo, si è limitata la possibilità di impiego della polizia giudiziaria alle sole situazioni di urgenza che non consentano il ricorso alle modalità ordinarie.
Nel ddl viene ampliato “l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (i cosiddetti brogliacci)” e “il dovere del giudice di ‘stralciare’ le intercettazioni, includendovi, oltre ai già previsti dati personali sensibili’ anche quelli ‘relativi a soggetti diversi dalle parti’ (fatta salva, anche in questo caso, l’ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini)”.
Limiti appello Pm salvo reati gravi: Tra gli interventi previsti nella prima tranche delle riforma c’è quello di “ridisegnare il potere d’impugnazione del pubblico ministero” per “escludere che l’organo dell’accusa possa proporre appello rispetto a sentenze di proscioglimento relative a reati di contenuta gravità”. Ma ‘restano appellabili le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale, tra i quali sono ricompresi i reati cosiddetti da codice rosso”.
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