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Equo compenso: aggiornato il Codice Deontologico degli Ingegneri

Il Codice tiene conto delle disposizioni della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso sulle prestazioni professionali

Equo compenso: aggiornato il Codice Deontologico degli Ingegneri

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 49/2023 sull’equo compenso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha aggiornato il Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani.

Equo compenso: gli ingegneri aggiornano il Codice Deontologico

Il testo, la cui prima approvazione risale al 1° dicembre 2006, è stato adeguato e integrato negli anni, fino all’ultimo aggiornamento avvenuto il 14 giugno 2023, per recepire quanto disposto dalla nuova normativa sull’equo compenso.

Le modifiche apportate riguardano l’art. 11 “Incarichi e Compensi” e l’art. 15 “Concorrenza”. Vediamole nel dettaglio.

Incarichi e compensi ingegneri: il nuovo testo nel Codice Deontologico

L’art. 11, in relazione agli incarichi e ai compensi riconosce che “Il compenso relativo alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49 deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell’art.1 della legge citata” (punto 11.3).

Inoltre, come specificato al punto 11.4, “I compensi professionali previsti nei modelli standard di convenzione, concordati tra imprese e Consiglio Nazionale degli Ingegneri si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi dell’art.6 della legge 21 aprile 2023 n. 49”.

Concorrenza e pattuizione compensi: le indicazioni per gli ingegneri

In riferimento invece all’art. 15 sulla Concorrenza, il Codice Deontologico introduce una disciplina sanzionatoria nei confronti dei professionisti che non definiscono un compenso equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali e non lo rendano comunque noto ai committenti.

In particolare si dispone:

  • al punto 15.3 che “È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’Ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. La violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n. 49”;
  • al punto 15.4 “La violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 e dalle altre leggi in vigore è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge citata”.

 

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