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Friuli Venezia Giulia, welfare anche per i genitori liberi professionisti

Nuove regole per armonizzare l’intervento sociale tra diverse tipologie di lavoro

Friuli Venezia Giulia, welfare anche per i genitori liberi professionisti

Con l’approvazione da parte della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia della delibera che stanzia complessivamente oltre 157.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cambia il welfare a favore dei genitori liberi professionisti. «Abbiamo approvato un nuovo regolamento con misure importanti a favore della maternità e della paternità dei liberi professionisti – ha detto l’assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen -. In questo modo vogliamo creare le condizioni più favorevoli per armonizzare al meglio la possibilità di avere figli con l’organizzazione dell’attività lavorativa». Per Rosolen «il nuovo regolamento sostituisce il testo normativo attualmente in vigore. Tra i beneficiari sono stati inseriti i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti in realtà riconosciute dal Mise. Inoltre, dai requisiti di accesso, sono stati eliminati il limite di età di 45 anni e il valore Isee del nucleo familiare di 35.000 euro. Il valore del contributo sarà modulato in base al reddito netto». Migliorie per i genitori liberi professionisti sono previste anche per l’attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione in caso di accertata gravità o di complicanze durante la gestazione. «Abbiamo esteso i periodi di fruizione di questo strumento – conferma Rosolen – offrendo l’opportunità di essere supportati nella propria attività nel periodo in cui è più necessaria la presenza in famiglia. Inoltre, introducendo anche la possibilità di anticipare al mese antecedente alla data presunta del parto il rapporto di sostituzione o collaborazione, si garantisce l’opportunità di affidare per tempo l’attività dello studio e la gestione dei clienti ad altro professionista. Infine – conclude Rosolen -, il professionista, madre o padre, potrà fruire di servizi di assistenza all’infanzia per esigenze di conciliazione determinate dalla genitorialità in presenza di figli fino a tre anni o fino a otto anni nel caso in cui il minore sia affetto da handicap grave».

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