Ocf accoglie positivamente il rinvio del deposito degli atti del processo penale telematico
Ma la transizione avvenga senza sacrifici per il diritto di difesa
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L’Organismo Congressuale Forense, riunitosi in Assemblea nelle giornate del 20 e 21 luglio 2023, accoglie con soddisfazione il rinvio a dicembre dell’obbligo di deposito degli atti penali dei difensori, esclusivamente attraverso il portale telematico.
Va segnalata fin da ora l’esistenza di allarmanti criticità sulle quali appare necessario intervenire in modo da escludere il rischio di inaccettabili sacrifici per il diritto di difesa. Infatti, il deposito mediante portale telematico degli atti di impugnazione e degli altri atti difensivi per i quali sono previsti termini perentori rischia non solo di determinare incertezza su adempimenti dai quali deriva la libertà del cittadino, ma anche di introdurre nell’ordinamento cause di inammissibilità e preclusioni non previste dal codice di procedura e derivanti dalla necessità di rispettare varie prescrizioni tecniche. In effetti, la necessaria evoluzione tecnologica non può avvenire con sacrificio dei diritti e ciò si verificherebbe nel caso che al deposito degli atti di impugnazione si applichi il meccanismo previsto dall’art. 8 comma 2 del provvedimento della DGSIA del 11.07.23 dettato per i depositi degli atti in Procura. In questo caso, infatti, si prevede che sia il personale di segreteria a dare conferma espressa dell’accettazione/rifiuto dell’atto per ragioni meramente tecniche e, per giunta, senza che sia previsto un tempo limite entro il quale comunicare l’eventuale rifiuto, che potrebbe quindi giungere anche oltre la scadenza del termine perentorio. La limitazione di fatto all’attività difensiva derivante dal rispetto di formalità tecniche nell’uso del portale telematico finirebbe, peraltro, con il reintrodurre dalla finestra proprio quelle cause di inammissibilità dell’impugnazione per ragioni tecniche che, con riferimento al deposito via Pec, erano state escluse con l’emendamento governativo del dicembre 2022 all’art. 87 bis comma 7 d.lgs. n° 150/22.
Si chiede, pertanto, che il rinvio dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 4 luglio sia un’occasione di riflessione e confronto effettivo tra politica, avvocatura e magistratura, per fare sì che la transizione al fascicolo telematico avvenga al riparo da qualunque rischio di sacrificio della attività difensiva, derivante da vuoti formalismi o dal mancato rispetto di superflue prescrizioni tecniche. Nel frattempo, non appare esserci soluzione diversa che quella di consentire al difensore, come peraltro del tutto asimmetricamente sembrerebbe sia consentito ai magistrati, il deposito di tutti gli atti soggetti a termini perentori anche in modalità analogica o via pec.
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